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Tribunale di Bologna, 4 Maggio 2022

Azione sociale di responsabilità davanti al giudice incompetente e traslatio iudicii

Tribunale di Bologna, 4 Maggio 2022
Azione sociale di responsabilità davanti al giudice incompetente e traslatio iudicii

In caso di traslatio iudicii ex artt. 50 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., la riassunzione davanti al giudice competente va effettuata con comparsa – o atto equipollente, citazione o ricorso, che tuttavia presenti i requisiti formali ex art. 125 disp. att. c.p.c. – da notificarsi alla controparte (al procuratore costituito o alla parte personalmente se non costituita) entro il termine assegnato dal giudice dichiaratosi incompetente, o entro tre mesi dalla comunicazione della pronuncia di incompetenza. Se la forma dell’atto non è vincolante, è invece indispensabile che la notifica avvenga nel termine prescritto, a pena di estinzione del processo.

Data Sentenza: 04/05/2022
Registro: RG 1120 / 2021
Allegato:
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Data: 06/01/2024
Massima a cura di: Edoardo Cecchinato
Edoardo Cecchinato

Avvocato presso il Foro di Venezia. Dottorando in Diritto dell'Economia presso il Corso di Dottorato in Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova.

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