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Tribunale di Roma, 26 Settembre 2017

Cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese dell’iscrizione dell’atto di trasferimento quote per mancata iscrizione del precedente atto divisionale

Tribunale di Roma, 26 Settembre 2017
Cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese dell’iscrizione dell’atto di trasferimento quote per mancata iscrizione del precedente atto divisionale

Ai fini del rispetto del principio di continuità e completezza delle trascrizioni – il quale vuole che vengano iscritti tutti i mutamenti succedutisi nel tempo nella titolarità delle quote sociali, allo scopo di tutelare il legittimo affidamento dei terzi nei confronti del registro delle imprese – la domanda di iscrizione della cessione di singole frazioni di quote ereditarie presuppone non solo l’iscrizione del trasferimento mortis causa, ma altresì dell’atto divisionale che comporta l’assegnazione delle frazioni di quota a ciascuno dei condividenti e quindi delle modifiche nella titolarità e nell’esercizio delle situazioni soggettive che fanno capo ai singoli eredi. Mancando uno di questi atti sarà possibile disporre – ex art. 2191 c.c. – la cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese dell’iscrizione dell’atto di trasferimento quote.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 26/09/2017
Registro: RG 20028 / 2016
Allegato:
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Data: 04/02/2022
Massima a cura di: Luigi També
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