Integra atto di mala gestio fonte di responsabilità dell’amministratore di s.r.l. la cessione senza corrispettivo di un credito sociale a una società a lui correlata [il credito alla restituzione dell’acconto versato dalla società per l’acquisto di partecipazioni, poi utilizzato dalla cessionaria per acquistarle in proprio], quando non sia dimostrato un concreto interesse sociale idoneo a giustificarla, e il danno corrisponde al valore del credito dismesso.
Nell’azione di responsabilità per distrazione promossa dal curatore, le causali dei bonifici indicate dallo stesso amministratore negli estratti del proprio conto corrente, sul quale siano confluite somme della società, non bastano a provare la destinazione di quelle somme a finalità sociali, perché l’amministratore deve produrre la documentazione sottostante ai pagamenti [fatture, contratti] che ne dimostri l’effettiva inerenza all’attività sociale.