La domanda di un socio-amministratore di una S.r.l. diretta a far valere un credito nei confronti della stessa società deve essere instaurata dinanzi all'”arbitro nominato dal presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società” laddove lo statuto della società riconosca – tramite clausola compromissoria – la competenza dell’arbitro come sopra individuato per tutte le controversie sorte tra socio e società aventi ad oggetto diritti disponibili.
Il credito vantato dal socio rappresenta certamente un diritto disponibile, rinunciabile e transigibile e, pertanto, tra quelli che possono essere devoluti in arbitrato in virtù della clausola compromissoria statutaria. Il fatto che le somme siano state erogate quando il socio ricopriva anche la carica di amminstratore non è di per sé sufficiente a ricondurre i versamenti di denaro nell’ambito del rapporto di amministrazione.