Nella cessione di partecipazioni sociali, la clausola di indemnity con cui il cedente si obbliga a tenere indenne il cessionario dalle sopravvenienze passive riferibili a fatti anteriori alla cessione è nulla se non indica l’importo massimo garantito, perché l’art. 1938 c.c., che esprime un principio generale di ordine pubblico economico volto a proteggere il garante dall’assunzione di un impegno illimitato e indeterminabile a priori, ha portata transtipica e si applica anche alle garanzie personali atipiche e ai patti di manleva relativi a obbligazioni future [clausola priva di massimale invocata per sospendere il pagamento delle ultime rate del prezzo e per ottenere l’indennizzo di debiti sociali non dichiarati].
La clausola di indemnity integra una prestazione accessoria e autonoma rispetto al trasferimento delle partecipazioni e fa sorgere un’ordinaria obbligazione pecuniaria sospensivamente condizionata all’accertamento successivo di passività riferibili a fatti, situazioni o condotte anteriori alla cessione, e non una condizione riferita al presente o al passato, perché l’evento dedotto non è futuro e incerto in senso proprio, essendo incerta soltanto la conoscenza che le parti ne avranno nel corso dell’esecuzione del contratto.
Il diritto del cessionario all’indennizzo fondato sulla clausola di indemnity non rientra nella garanzia per la mancanza delle qualità promesse di cui all’art. 1497 c.c., che attiene alle qualità intrinseche della cosa esistenti al momento della conclusione del contratto, e non è quindi soggetto alla prescrizione annuale dell’art. 1495 c.c., bensì a quella ordinaria decennale.