Nelle cooperative agricole di conferimento o di trasformazione l’obbligo del socio di conferire i propri prodotti trova titolo direttamente nel contratto sociale, di cui costituisce parte integrante quale rapporto di durata a esecuzione periodica, e non in un autonomo contratto di scambio, sicché la consegna del prodotto fa sorgere in capo al socio soltanto un’aspettativa alla remunerazione, condizionata ai risultati della vendita collettiva, e la controversia tra la cooperativa e l’ex socio sulla restituzione della differenza tra gli acconti corrisposti e il ricavato delle vendite rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa; l’obbligo di emettere fattura per i conferimenti, previsto dall’art. 34, comma 7, d.P.R. 633/1972, ha soltanto la funzione di contabilizzare il conferimento ai fini fiscali e non muta la natura del titolo [cooperativa a mutualità prevalente per la vendita collettiva di prodotti ortofrutticoli e agrumicoli].
Riconosciuta la competenza della sezione specializzata in materia di impresa, l’eccezione di incompetenza per territorio fondata sugli ordinari criteri di collegamento resta assorbita quando l’ufficio giudiziario che sarebbe ordinariamente competente si trovi nel territorio della regione, perché l’art. 4, comma 1, d.lgs. 168/2003 assegna tali controversie alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo regionale.
I libri e le scritture contabili regolarmente tenuti possono fare prova anche in favore dell’imprenditore che li produce nelle controversie con altro imprenditore relative a rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa, salva la libera valutazione della loro attendibilità da parte del giudice; a fronte della produzione dei libri giornale e dei registri IVA, la contestazione meramente generica del debitore non ne incrina l’efficacia probatoria, perché l’ampiezza dell’onere di contestazione si commisura a quella delle allegazioni avversarie e il debitore, anch’esso imprenditore, avrebbe potuto produrre le proprie scritture o le fatture emesse.
Chi eccepisce la compensazione deve provare l’esistenza del proprio controcredito e l’eccezione va respinta quando, pur essendo pacifico il credito dell’ex socio al rimborso della quota in seguito al recesso, il debitore non provi che la somma richiesta dalla cooperativa non ne tenesse già conto.
Il decreto ingiuntivo emesso per una somma superiore a quella richiesta con il ricorso va revocato, con condanna del debitore al pagamento del minore importo di cui sia accertata la debenza [ingiunzione di 17.000 euro a fronte di una richiesta di 16.297,96 euro].