La postergazione prevista dall’art. 2467 c.c. presuppone che il finanziamento del socio sia stato concesso in una situazione di crisi che si risolve in un significativo rischio di insolvenza della società, e tale situazione non è dimostrata dal calo del fatturato registrato negli esercizi successivi all’erogazione, in mancanza del bilancio relativo all’esercizio in cui il finanziamento fu effettuato, né dalla fideiussione prestata dall’amministratore a garanzia di un mutuo bancario della società [finanziamento di 214.500 euro erogato alla società da una socia che ne era all’epoca amministratrice unica].
In mancanza di una diversa previsione statutaria o di un diverso accordo tra le parti, l’obbligo della società di restituire il finanziamento ricevuto dal socio sorge senza necessità di un espresso impegno assunto dall’assemblea dei soci.
Ai fini della responsabilità dell’amministratore di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476 c.c., il conflitto di interessi va accertato in concreto con riferimento all’atto compiuto e sussiste soltanto quando il contratto realizzi un interesse estraneo alla società attraverso il necessario sacrificio di quello sociale, sicché non è fonte di responsabilità l’affitto del fondo sociale concluso dall’amministratore con altra società da lui amministrata a un canone non inferiore ai valori di mercato, per il solo fatto che un terzo abbia offerto un canone più elevato; la possibilità di chiedere l’annullamento del contratto ai sensi dell’art. 2475-ter c.c. non esclude che la medesima condotta fondi un’azione risarcitoria [affitto agrario quindicennale del fondo, comprensivo dei titoli PAC, che restano legati al terreno e tornano nella disponibilità della società al termine del rapporto].