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Corte di Cassazione, 13 Aprile 2026, n. 9260/2026

Collegamento societario esterno e rapporti di parentela tra soci: nessuna presunzione di gruppo ex art. 2497-sexies c.c. La pronuncia della Cassazione

Corte di Cassazione, 13 Aprile 2026, n. 9260/2026
Collegamento societario esterno e rapporti di parentela tra soci: nessuna presunzione di gruppo ex art. 2497-sexies c.c. La pronuncia della Cassazione

In tema di società collegate, ai sensi dell’art. 2359 comma 3 c.c., il collegamento societario esterno richiede l’accertamento dell’esercizio effettivo di un’influenza notevole da parte di una delle società sulle decisioni assembleari strategiche dell’altra che non si può desumere solo dal rapporto di parentela o di affinità tra soggetti che siano soci di società diverse e l’accertamento di tale collegamento societario, comunque, non vale a far presumere, ai sensi dell’art. 2497 sexies c.c., l’esistenza di un gruppo societario che richiede la prova rigorosa dell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento da parte della società capogruppo sulle altre consociate, attraverso la dimostrazione dell’esistenza di ben precisi ed individuati atti di indirizzo della loro gestione.

L’influenza notevole che caratterizza il collegamento societario consiste nella possibilità di una società di incidere sul processo decisionale dell’assemblea di un’altra in relazione alle strategie complessive di gestione dell’impresa e si distingue dall’influenza dominante propria del controllo per la minore intensità, stabilità o continuità; può esplicarsi di diritto, per il possesso di una partecipazione significativa (collegamento interno, presunto quando la partecipante disponga di almeno un quinto dei voti o desumibile dall’assetto statutario), oppure di fatto, in ragione di rapporti contrattuali o di altro tipo – disponibilità di informazioni tecniche essenziali, scambio di personale specializzato, rapporti familiari tra soggetti che rivestono cariche sociali – che determinino una soggezione economica o tecnologica di una società all’altra (collegamento esterno), situazione di fatto da accertare di volta in volta. Il collegamento è relazione unilaterale tra società influenzata e società influente, operante a livello assembleare, e non comporta la presunzione di direzione e coordinamento, poiché l’art. 2497-sexies c.c. rinvia soltanto alla relazione di controllo.

L’attività di direzione e coordinamento, che costituisce l’essenza del gruppo societario, consiste nell’esercizio di una pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo, anche informali, rivolti agli amministratori delle società sottoposte e idonei a incidere sulle scelte strategiche e operative di carattere finanziario, industriale e commerciale, nonché nel complesso delle iniziative imposte agli amministratori per realizzare le sinergie tra le società del gruppo; è una situazione di fatto che opera a livello gestorio e può prescindere dal controllo o dal collegamento, che operano a livello assembleare e ne costituiscono normalmente le precondizioni. Sul piano fiscale, il collegamento societario esterno non giustifica l’esclusione dall’imponibile delle movimentazioni finanziarie tra le società, che l’art. 118, comma 4, t.u.i.r. riserva alle società in rapporto di controllo che abbiano optato per la tassazione di gruppo.

Data Sentenza: 13/04/2026
Carica: Presidente
Giudice: Lucio Napolitano
Relatore: Daniela Marconi
Registro: RG 26896 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 12/09/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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