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Corte di Cassazione, 25 Marzo 2026, n. 7134/2026

Finanziamento all’impresa insolvente e concorso in bancarotta semplice: nullità del contratto e irripetibilità ex art. 2035 c.c. La pronuncia della Cassazione

Corte di Cassazione, 25 Marzo 2026, n. 7134/2026
Finanziamento all’impresa insolvente e concorso in bancarotta semplice: nullità del contratto e irripetibilità ex art. 2035 c.c. La pronuncia della Cassazione

Il contratto di finanziamento stipulato con un’impresa già in stato di insolvenza, nella consapevolezza da parte del finanziatore dell’incapacità della finanziata di far fronte alle proprie obbligazioni se non assumendo ulteriori debiti, che aggravi il dissesto e ne ritardi l’emersione, è nullo ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c. per violazione di norma imperativa, poiché la sua stipulazione integra ex se la fattispecie di bancarotta semplice di cui all’art. 217, comma 1, n. 4, l. fall., della quale il finanziatore è chiamato a rispondere a titolo di concorso (reato-contratto); l’area delle norme imperative la cui violazione determina la nullità comprende infatti anche quelle che vietano la stipulazione stessa del contratto, come le norme penali che ne incriminano la conclusione.

Ai fini della soluti retentio prevista dall’art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non sono soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma anche quelle che non rispondono ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico; è pertanto contraria al buon costume, e come tale irripetibile, l’erogazione di somme di denaro in favore di un’impresa già in stato di decozione, integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all’imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento incrementandone l’esposizione debitoria, trattandosi di condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato. Il contratto nullo per contrarietà a norma imperativa può essere al contempo soggetto alla sanzione dell’irripetibilità ex art. 2035 c.c., e la retentio opera a vantaggio della massa dei creditori attraverso l’esclusione del credito dal passivo.

Il contratto lesivo dei diritti dei creditori non è di per sé illecito né nullo per illiceità della causa, frode alla legge o motivo illecito comune, apprestando l’ordinamento rimedi speciali di inefficacia; la nullità consegue soltanto quando il contratto sia stipulato anche in violazione di una norma imperativa, come quella penale che ne vieta la conclusione. La ristrutturazione, mediante un finanziamento assistito da garanzia pubblica, di una pregressa esposizione chirografaria verso la stessa banca, in presenza di indici di insolvenza desumibili dall’ultimo bilancio e in difetto dei requisiti di legge per l’accesso alla garanzia, costituisce indice della consapevolezza del finanziatore e dell’assenza di un’effettiva verifica del merito creditizio.

Data Sentenza: 25/03/2026
Carica: Presidente
Giudice: Francesco Terrusi
Relatore: Giuseppe Dongiacomo
Registro: RG 21146 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 12/09/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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