Presupposto indefettibile dell’illecito confusorio previsto dall’art. 2598 c.c. consiste nella sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune rilevando, alla luce di quanto esposto, la comunanza di clientela.
L’analisi che il giudice è chiamato ad effettuare nel giudizio di confondibilità tra due marchi non deve consistere in un attento esame comparativo, attraverso la valutazione separata di ogni singolo elemento, ma va condotta in via sintetica e unitaria secondo un’impressione d’insieme, mediante un apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi salienti, facendo altresì riferimento alla normale diligenza ed avvedutezza dei consumatori ed in particolare alla circostanza che essi eseguiranno il confronto tra il marchio che vedono al momento di effettuare una scelta commerciale e il segno distintivo che ricordano.
L’apprezzamento della confondibilità tra imprese va compiuto valutando non soltanto l’identità o la confondibilità tra i segni distintivi, ma anche l’identità o l’affinità tra i prodotti e i servizi offerti, la tipologia dei locali e l’ambito territoriale di operatività delle parti [nella specie, esclusa la confondibilità tra due segni recanti la medesima parola di uso comune, per la diversità di carattere, colore, sfondo e simboli, l’eterogeneità delle attività di ristorazione e la distanza di circa mille chilometri tra gli esercizi].