Il beneficiario di un trust regolato dalla legge di Jersey non ha un diritto incondizionato a ottenere dal trustee, prima della scadenza del termine di durata fissato nell’atto istitutivo, la liquidazione anticipata della propria quota del fondo in trust, ove l’atto istitutivo preveda un termine di durata, non riconosca al singolo beneficiario tale facoltà e contempli soltanto il potere del trustee di disporre anticipazioni; la circostanza che siano già state erogate anticipazioni non è incompatibile con il carattere condizionato del diritto. Ai sensi dell’art. 43 (3) del Jersey Trust Law 1984, nel testo vigente all’epoca dell’istituzione, la cessazione del trust in deroga all’atto istitutivo, con distribuzione dei beni, può essere richiesta soltanto da tutti i beneficiari, esistenti e accertati, di comune accordo: la disposizione, facendo coincidere la distribuzione con la cessazione del trust, esclude lo scioglimento soltanto parziale nel dissenso di uno dei beneficiari. Nel contrasto tra le norme derogabili della legge regolatrice e l’atto istitutivo prevale quest’ultimo, salvo che sia individuata una norma inderogabile confliggente.
I pareri legali e i documenti prodotti dalla parte al solo fine di illustrare il contenuto della legge straniera applicabile costituiscono mere allegazioni difensive giuridiche, prive di contenuto probatorio, e non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 345, comma 2, c.p.c., che attiene all’ingresso di nuove prove in appello; la loro mancata ammissione non è tuttavia decisiva quando le medesime allegazioni siano state svolte nell’atto di appello ed esaminate dal giudice del gravame.