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Tribunale di Ancona, 20 Maggio 2024, n. 1021/2024

Compenso annuale dell’amministratore di s.p.a. e durata della carica fino all’approvazione del bilancio

Tribunale di Ancona, 20 Maggio 2024, n. 1021/2024
Compenso annuale dell’amministratore di s.p.a. e durata della carica fino all’approvazione del bilancio

L’incarico dell’amministratore di società per azioni ha una durata misurata in esercizi sociali e cessa, ai sensi dell’art. 2383, comma 2, c.c., alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica, indipendentemente dalla fine dell’anno solare. Ne consegue che il compenso deliberato dall’assemblea «per ciascun anno del triennio di durata della carica» remunera l’intera attività svolta fino alla cessazione, compreso il periodo tra la chiusura dell’ultimo esercizio e l’approvazione del relativo bilancio, per il quale non è dovuto alcun compenso ulteriore.

Il pagamento dei compensi dell’amministratore entro il 12 gennaio dell’anno successivo [principio di cassa «allargata»] ha rilievo esclusivamente fiscale, ai fini della deducibilità nell’esercizio di riferimento, e non dimostra che l’emolumento sia riferito al solo anno solare.

Per individuare la disciplina economica del rapporto tra società e amministratore occorre fare riferimento allo statuto, al quale l’amministratore aderisce accettando la nomina, e alle delibere assembleari di nomina e di determinazione del compenso, che prevalgono sulle diverse risultanze delle buste paga.

L’amministratore che abbia accettato e posto in esecuzione senza riserve la delibera assembleare di determinazione del compenso non può chiederne al giudice la rideterminazione, neppure in via equitativa, vertendosi in materia di diritti disponibili. La domanda giudiziale di determinazione del compenso presuppone che questo non sia stato previsto dall’atto costitutivo o dall’assemblea ovvero che l’amministratore non abbia accettato quello deliberato.

Il compenso dell’amministratore costituisce materia disponibile e subordinata alle previsioni statutarie, che possono attribuire il diritto al compenso, subordinarlo a un’apposita delibera assembleare, escluderlo o non prevedere nulla; è pertanto legittima la previsione statutaria di gratuità dell’incarico, e l’amministratore può rinunciare al compenso anche per fatti concludenti. Accettata la carica, l’attività dell’amministratore si presume svolta a titolo oneroso secondo i principi del mandato (art. 1709 c.c.), ed è onere della società superare tale presunzione.

Il rapporto tra la società di capitali e il suo amministratore è di immedesimazione organica e non è equiparabile al contratto d’opera, sicché a esso non si applicano l’art. 36 Cost. né l’art. 409, n. 3, c.p.c.

La richiesta di adeguamento del compenso [non accettato] postula che l’amministratore alleghi e provi l’attività concretamente svolta; la liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1709 c.c. si commisura alla natura, quantità e qualità dell’attività e al risultato utile conseguito dalla società, e non esonera l’interessato dall’onere di fornire al giudice gli elementi probatori necessari.

Data Sentenza: 20/05/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Gabriella Pompetti
Registro: RG 4512 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/10/2026
Massima a cura di: Alberto Agresti
Alberto Agresti

Laurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Avvocato presso DWF Italy, si occupa principalmente di diritto societario (M&A), Energy e diritto dell'arte.

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