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Tribunale di Milano, 25 Giugno 2025, n. 5206/2025

Responsabilità diretta degli amministratori per false rassicurazioni al terzo contraente dopo la perdita del capitale

Tribunale di Milano, 25 Giugno 2025, n. 5206/2025
Responsabilità diretta degli amministratori per false rassicurazioni al terzo contraente dopo la perdita del capitale

Gli amministratori che, dopo la perdita integrale del capitale sociale, inducono il terzo contraente, mediante false rassicurazioni sulla situazione economico-finanziaria della società, a stipulare un patto modificativo del contratto e a eseguire un ulteriore pagamento rispondono direttamente verso di lui ai sensi degli artt. 2395 e 2486, comma 2, c.c., perché l’operazione presuppone la prosecuzione dell’esecuzione di un impegno al quale la società non è più in grado di far fronte, estranea alla gestione meramente conservativa del patrimonio, e la condotta lede la libertà di autodeterminazione negoziale del terzo; il danno risarcibile corrisponde al pagamento così ottenuto.

In difetto di specifiche condotte degli amministratori lesive della libertà di autodeterminazione negoziale, la scelta del terzo di contrarre con una società in stato di pre-crisi è imputabile, secondo il principio di autoresponsabilità, alla sua libera determinazione, e i successivi inadempimenti della società costituiscono concretizzazione del rischio di credito, inidonea a fondare la responsabilità degli amministratori ai sensi dell’art. 2395 c.c.

L’art. 2395 c.c. costituisce la norma di chiusura del sistema della responsabilità civile degli amministratori di società di capitali e postula la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio o del terzo che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio sociale. Costituisce illecito rilevante ogni fatto, doloso o colposo, commesso dagli amministratori nell’esercizio delle funzioni gestorie, che rechi al terzo un danno ingiusto destinato a riverberarsi direttamente nel suo patrimonio; trattandosi di responsabilità aquiliana, il danneggiato deve allegare e provare la condotta contra legem, il danno e il nesso causale.

Rientra nell’ambito dell’art. 2395 c.c. la condotta degli amministratori lesiva della libertà di autodeterminazione negoziale dei terzi che contrattano con la società, quale la propalazione di informazioni false, incomplete o comunque decettive sulla situazione economico-patrimoniale della società, in base alle quali il socio o il terzo assumano scelte di investimento o disinvestimento relative alla società, ovvero l’induzione, mediante false informazioni, di una banca a concedere credito alla società o di un fornitore a contrarre con essa.

L’art. 2486, comma 2, c.c. disciplina la responsabilità degli amministratori per i danni cagionati, tra gli altri, ai terzi con atti compiuti, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, in violazione dell’obbligo di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale; la norma declina la responsabilità generale prevista dagli artt. 2392 ss. c.c. e ha portata innovativa, perché consente di configurare una responsabilità per condotte che nella proiezione ordinaria dell’attività d’impresa potrebbero ritenersi lecite. La responsabilità per illecita prosecuzione dell’attività richiede la prova che la condotta gestoria successiva allo scioglimento di fatto, orientata al proseguimento dell’attività tipica con assunzione di nuovo rischio d’impresa, sia stata fonte di danno ingiusto, restando insufficiente la mera allegazione di un aggravamento della perdita patrimoniale; per la responsabilità verso il terzo per danno diretto occorre inoltre un quid pluris rispetto alla lesione dell’integrità del patrimonio sociale.

Il terzo conserva la legittimazione all’azione di responsabilità per danno diretto anche dopo il fallimento o la liquidazione giudiziale della società, perché l’art. 2394-bis c.c. e l’art. 255 CCII attribuiscono al curatore l’azione sociale, l’azione dei creditori sociali e le sole altre azioni di responsabilità conferitegli da specifiche disposizioni di legge, mentre l’azione per danno diretto è un’azione individuale, estranea alle azioni della massa.

L’utilizzatore in leasing finanziario, legittimato a far valere nei confronti del fornitore la pretesa all’adempimento e al risarcimento del danno in ragione del collegamento negoziale tra contratto di leasing e contratto di fornitura, è legittimato anche all’azione di responsabilità per danno diretto contro gli amministratori della società fornitrice [qualora abbia individuato il contraente e sopportato il costo economico dell’operazione].

La perdita del capitale sociale va riferita quantomeno alla data di chiusura dell’esercizio, cui si riferiscono i dati del bilancio, anziché alla data di approvazione di quest’ultimo.

Il bilancio rappresenta valori effettivi, anziché ipotetici o potenziali, e deve tendere al vero; in forza dei principi di veridicità e di competenza (artt. 2423, comma 2, e 2423-bis, comma 1, n. 4, c.c.) è pertanto illegittimo rappresentare un patrimonio netto positivo computando la rinuncia dei soci ai crediti per finanziamenti che sia intervenuta soltanto nell’esercizio successivo. I fatti accaduti dopo la chiusura dell’esercizio e prima della redazione del progetto di bilancio vanno illustrati nella nota integrativa e non incidono sui valori di bilancio, che fotografa la situazione contabile alla data di chiusura.

La responsabilità degli amministratori per danno diretto è tipicamente individuale, ma l’illecito, realizzandosi nell’esercizio della funzione amministrativa, assume rilevanza collettiva; nei rapporti interni tra gli amministratori condebitori solidali opera la presunzione di uguaglianza delle quote prevista dagli artt. 1298 e 2055 c.c., superabile con idonea prova contraria.

Nell’assicurazione della responsabilità civile con clausola claims made, che deroga al modello legale senza fuoriuscire dal tipo, il sinistro coincide con la richiesta risarcitoria del terzo danneggiato, cioè con qualunque atto, anche stragiudiziale, con cui questi manifesta la volontà di esercitare il diritto al risarcimento nei confronti del danneggiante; tra gli atti del procedimento penale può assumere tale rilievo la costituzione di parte civile, mentre resta irrilevante l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, atto che proviene dall’autorità inquirente. Il termine biennale di prescrizione del diritto dell’assicurato all’indennizzo decorre dalla prima richiesta risarcitoria (art. 2952, commi 2 e 3, c.c.) ed è sospeso dalla comunicazione all’assicuratore dell’intimazione di pagamento o dell’esercizio dell’azione, fino a quando il credito del danneggiato diviene certo, liquido ed esigibile (art. 2952, comma 4, c.c.).

È valida la clausola della polizza che sposta in avanti il termine per l’avviso del sinistro previsto dall’art. 1913 c.c., in senso più favorevole all’assicurato, perché tale norma non è richiamata dall’art. 1932 c.c. tra le disposizioni inderogabili; in ogni caso, ai sensi dell’art. 1915 c.c., la prova del dolo dell’assicurato inadempiente spetta all’assicuratore, mentre la colpa si presume e la riduzione dell’indennizzo è commisurata al pregiudizio sofferto dall’assicuratore, che questi deve allegare.

Qualora l’assicurato sia condebitore solidale verso il terzo danneggiato, l’assicuratore della responsabilità civile è tenuto a coprire l’intero debito entro il massimale, salvo che il contratto preveda espressamente la limitazione della copertura alla quota di responsabilità dell’assicurato.

Le spese di lite relative alla chiamata in garanzia, le spese di soccombenza (art. 1917, comma 1, c.c.), dovute entro il massimale, e le spese di resistenza (art. 1917, comma 3, c.c.), dovute anche oltre il massimale e indipendentemente dalla condanna dell’assicurato, danno luogo a tre distinti diritti di credito, ciascuno dei quali richiede una domanda specifica; la generica domanda dell’assicurato di rifusione delle spese e dei compensi si riferisce alle sole spese della chiamata in causa.

L’amministratore di fatto è il soggetto che, pur formalmente privo della qualifica, esercita sostanzialmente le funzioni decisorie, impartendo istruzioni agli amministratori di diritto e condizionando le scelte societarie; la relativa prova richiede l’accertamento di indici sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase dell’attività sociale o in qualunque settore gestionale [quale la conduzione delle trattative con i contraenti della società dopo la cessazione formale dalla carica].

La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale opera nei soli casi previsti dall’art. 75, comma 3, c.p.p.; al di fuori di essi, in forza del principio di autonomia delle giurisdizioni, il processo civile prosegue e il giudice civile non è vincolato al giudicato penale.

L’estromissione della parte originariamente convenuta è consentita nei soli casi previsti dagli artt. 108, 109 e 111 c.p.c. e va tenuta distinta dall’eccezione con cui il convenuto contesta la titolarità passiva del rapporto dedotto, che attiene al merito.

Il credito risarcitorio, quale obbligazione di valore, va rivalutato alla data della sentenza e produce interessi compensativi; sulla sola somma capitale rivalutata decorrono poi gli interessi legali dalla sentenza al saldo.

Data Sentenza: 25/06/2025
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Nicola Fascilla
Registro: RG 40696 / 2020
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/10/2026
Massima a cura di: Antonio Bramanti
Antonio Bramanti

Iscritto all’Albo degli Avvocati di Firenze. Ha conseguito un LLM in International Financial Law presso il King’s College London. Attualmente collabora con Deloitte Legal, dove svolge attività di assistenza e consulenza legale nell’ambito di operazioni di fusioni e acquisizioni, corporate finance, private equity, nonché su tematiche attinenti alla corporate governance e alla contrattualistica d’impresa.

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