In tema di compenso del sindaco di società, ai relativi crediti si applica la prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c., trattandosi di diritti derivanti dal rapporto societario. Il compenso, pur deliberato per l’intera durata dell’ufficio, matura ed è esigibile di anno in anno alla chiusura di ciascun esercizio sociale, dando luogo a distinti diritti di credito, ciascuno soggetto al termine quinquennale decorrente dalla chiusura dell’esercizio.
L’atto interruttivo della prescrizione deve provenire dal legale rappresentante o da soggetto idoneo a manifestare all’esterno la volontà della società e consistere in una ricognizione chiara, specifica e univoca del debito; non integra riconoscimento idoneo la mera richiesta di quantificazione del credito proveniente da professionista non munito di poteri rappresentativi. Ne consegue la prescrizione delle annualità anteriori al quinquennio e la debenza dei compensi maturati nei cinque anni precedenti la domanda.