L’art. 20 CCII esclude, per l’imprenditore che abbia chiesto l’accesso alla composizione negoziata, l’applicazione degli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c. e il verificarsi della causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale, ma non incide sulla causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea ex art. 2484, comma 1, n. 3, c.c.; la composizione negoziata è quindi compatibile con lo stato di liquidazione e può essere gestita dal liquidatore.
Va pertanto respinto il reclamo contro il decreto che ha accertato lo scioglimento e nominato il liquidatore di una s.r.l. immobiliare, così come la domanda subordinata di sospensione del provvedimento fino all’esito della composizione negoziata [nella specie, spese a carico dei reclamanti in favore di ciascuna parte resistente].