I sindaci rispondono per fatto proprio omissivo quando, di fronte a irregolarità gestionali gravi e continuative, si limitino a formulare rilievi agli amministratori e osservazioni critiche nei verbali di approvazione dei bilanci, invitando l’assemblea ad assumere le determinazioni opportune, senza attivare gli strumenti di reazione previsti dall’ordinamento, come la convocazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 2406 c.c., la sollecitazione dei provvedimenti degli artt. 2446 e 2447 c.c., i richiami formali agli amministratori e la denunzia al tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c. L’ampiezza del dovere di controllo, esteso a tutta l’attività sociale nell’interesse dei soci e dei creditori, fa sì che non occorra individuare specifici comportamenti dei sindaci, bastando che non abbiano rilevato una violazione macroscopica o non abbiano reagito ad atti di dubbia legittimità; la cessazione dalla carica non esclude la responsabilità per il danno consolidatosi nel periodo di inerzia.
La prescrizione dell’azione dei creditori sociali esercitata dal curatore decorre dall’oggettiva conoscibilità dell’insufficienza patrimoniale, presunta coincidente con la dichiarazione di fallimento salvo prova contraria del convenuto, che non può fondarsi su un bilancio i cui dati non corretti non evidenziavano alcuno squilibrio. Integra danno per la massa il rimborso di finanziamenti a taluni creditori in violazione della par condicio, anche se eseguito con fondi erogati da un terzo, e l’obbligo di gestione conservativa dell’art. 2486 c.c. sorge dalla rilevabilità oggettiva della causa di scioglimento, senza attendere l’approvazione del bilancio.
Ai fini del periculum del sequestro conservativo basta l’oggettiva sproporzione tra il credito e il patrimonio del debitore, da valutare per ciascun condebitore solidale, e la titolarità di quote indivise di immobili non rende capiente il patrimonio, perché non ne assicura la piena disponibilità e l’utile aggressione esecutiva.