In sede di giudizio in merito all’esistenza di una causa di scioglimento di una società di persone, va respinta l’eccezione preliminare di compromesso in arbitri per l’indisponibilità della materia, dovendo reputarsi indisponibili le sole controversie che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi. L’area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determini una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e precisione del bilancio di esercizio.