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Tribunale di Milano, 28 Aprile 2012

Computo delle azioni proprie ai fini del raggiungimento del quorum deliberativo

Tribunale di Milano, 28 Aprile 2012
Computo delle azioni proprie ai fini del raggiungimento del quorum deliberativo

Ai fini dell’ammissibilità di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. non occorre che il pregiudizio fatto valere si sia già concretizzato, essendo sufficiente che ci sia una concreta minaccia dal diritto rivendicato. Deve quindi ritenersi ammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dal socio di una società di capitali in relazione a una delibera assembleare già convocata ma non ancora tenuta, in presenza di un concreto timore di realizzazione di un pregiudizio a suo danno, purché sia rispettata l’esigenza di stretta correlazione tra misura cautelare e successiva domanda di merito.

Ai sensi dell’art. 2357-ter, come novellato dalla d.lgs. 224/2010, le azioni proprie devono essere sempre computate ai fini del calcolo delle maggioranze richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea anche quando la legge non assume il capitale sociale a denominatore per il calcolo dei quorum assembleari (e dunque anche in assemblea ordinaria in seconda convocazione).

Data Sentenza: 28/04/2012
Registro: RG 27419 / 2012
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/06/2013
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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