L’ art. 3 del d.lgs. n. 168/2003, che definisce l’ambito di competenza della Sezione Specializzata in materia d’Impresa, statuisce che la stessa è competente a decidere delle «controversie di cui all’articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni», a norma del quale «sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168: a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale […]». Nell’intento di meglio delineare la portata di questa previsione, la giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che esulano dalla competenza delle sezioni specializzate in materia d’impresa le domande fondate su atti di concorrenza sleale c.d. pura, in cui la lesione dei diritti di esclusiva non è, in tutto o in parte, elemento costitutivo dell’illecito concorrenziale, affermando che «in base all’art. 134, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 30 del 2005 (cd. “codice della proprietà industriale”), rientrano nella competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 168 del 2003, le domande di repressione di atti di concorrenza sleale o di risarcimento dei danni che si fondano su comportamenti che interferiscono con un diritto di esclusiva (concorrenza sleale cd. “interferente”), avendo riguardo alla prospettazione dei fatti da parte dell’attore ed indipendentemente dalla loro fondatezza. Di converso, esulano dalla competenza delle sezioni specializzate le domande fondate su atti di concorrenza sleale cd. “pura”, in cui la lesione dei diritti di esclusiva non sia elemento costitutivo dell’illecito concorrenziale».
Le controversie in materia di concorrenza sleale relative ad «informazioni riservate» in ambito aziendale sono di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa se le informazioni sono caratterizzate dai requisiti di segretezza e segretazione di cui all’art. 98 d.lgs. n. 30 del 2005, mentre sono di competenza del tribunale ordinario se le informazioni sono prive di tali requisiti e, alla luce della prospettazione delle parti, non sia ravvisabile un’interferenza, neppure indiretta, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale.
Chi agisce in giudizio invocando gli artt. 98 e 99 c.p.i., onde instaurare la controversia dinnanzi alla sezione specializzata in materia d’impresa, ha l’onere di allegare e provare tutti i presupposti richiesti dalla norma e, inoltre, di indicare e descrivere dettagliatamente le informazioni segrete per le quali chiede tutela; ciò, al fine di consentire, da un lato, all’organo giudicante di valutare in concreto la sussistenza dei requisiti di tutela nelle informazioni asseritamente sottratte nonché la loro effettiva sottrazione e, dall’altro, al convenuto di difendersi nel merito su entrambi i punti, ad esempio dimostrando che le specifiche informazioni della cui sottrazione lo si accusa erano agevolmente accessibili o si trovavano nella sua legittima disponibilità. Sempre in punto di onere probatorio, infatti, la giurisprudenza di merito afferma che «per potersi sottoporre all’accertamento delle sezioni specializzate una fattispecie di pretesa concorrenza sleale interferente, non basta lamentare la generica violazione di segreti industriali da parte del personale stornato. È, infatti, necessario circostanziare tale violazione, già nell’atto di citazione, in modo sufficiente ad escludere che la stessa sia stata prospettata al solo fine strumentale di instaurare la causa innanzi ad un giudice incompetente».