L’uso, successivo alla cessione di un ramo di azienda, dell’insegna del precedente titolare e l’utilizzo sul citofono della doppia denominazione del nuovo e del vecchio titolare, accompagnata dai rispettivi loghi, nonchè su carta intestata, biglietti da visita e simili è illecito ai sensi dell’art. 2598 c.c. quando la quantità di tale materiale, le modalità di affiancamento fra i due segni ed il tempo trascorso inducono a ritenere che vi sia stata un’intenzionalità di tale uso e/o di tale uso congiunto fra i due segni, così da rafforzare l’idea pubblicamente propagata di una fusione o di un’aggregazione fra due società.