Il foro del luogo di commissione dei fatti previsto dall’art. 120, comma 6, c.p.i. è alternativo e concorrente rispetto a quello generale del convenuto e può essere scelto dall’attore in modo discrezionale ma non arbitrario, con una prospettazione chiara e non artificiosa del collegamento territoriale: la nozione di “fatti” comprende non solo le condotte illecite in senso stretto, ma anche le loro conseguenze pregiudizievoli sul mercato, poiché un’interpretazione restrittiva, che guardasse solo al luogo della condotta, coinciderebbe di regola con la sede del convenuto e svuoterebbe la norma, come quando l’imbottigliatore veneto commercializzi vini con la medesima denominazione d’origine nel territorio di produzione e di elezione del Primitivo di Manduria, dove ha sede il titolare del marchio.
Il giudizio di confondibilità tra marchi va condotto non in via analitica ma globale e sintetica, secondo l’impressione complessiva suscitata nel consumatore medio, che opera per ricordo mnemonico e “colpo d’occhio”; nel settore vitivinicolo l’indicazione numerica in etichetta può essere percepita non come descrittiva dell’età del vitigno ma come abbreviazione del nome del prodotto. Per il marchio forte e rinomato, divenuto tale per la diffusione e i riconoscimenti ottenuti, basta che il terzo tragga indebito vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua rinomanza, senza che occorra il rischio di confusione. La tutela del marchio contenente un numero non si estende tuttavia a tutti i numeri della stessa decina, sicché la contraffazione va verificata in concreto per ciascun segno, potendo essere affermata per «66/Sessantasei», per la somiglianza complessiva dell’etichetta, e negata per «Sessantuno» rispetto al marchio «Sessantanni».
La commercializzazione di un vino con la medesima denominazione d’origine e un’etichetta fortemente somigliante a quella di un prodotto pluripremiato e presente sul mercato da oltre un decennio, a un prezzo sensibilmente inferiore, integra concorrenza sleale confusoria, con presunzione di colpa ex art. 2600, comma 3, c.c., e può concretare appropriazione di pregi e imitazione servile. La retroversione degli utili ex art. 125, comma 3, c.p.i. non richiede la prova della colpa del contraffattore e va commisurata al margine di profitto, al netto dei costi di produzione e distribuzione; è inammissibile la domanda di nullità per difetto di novità riferita a segni del convenuto non registrati.