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Tribunale di Torino, 18 Maggio 2016

Criteri di legittimità per l’uso del patronimico coincidente con l’altrui marchio

Tribunale di Torino, 18 Maggio 2016
Criteri di legittimità per l’uso del patronimico coincidente con l’altrui marchio

L’uso del proprio patronimico coincidente con l’altrui marchio per contraddistinguere la propria attività deve essere considerato legittimo se conforme alla correttezza professionale, circostanza da ritenere sussistente qualora l’utilizzo avvenga a fini meramente identificativi/distintivi dell’autore delle prestazioni svolte, il che esclude l’utilizzo a meri fini pubblicitari, come tali finalizzati esclusivamente a contraddistinguere presso il pubblico i servizi resi mediante l’impiego di un determinato patronimico.

In particolare l’uso del patronimico deve essere considerato legittimo se: 1) caratterizzato da modalità grafiche che prevedano l’uso di caratteri di dimensioni uguali o inferiori rispetto a quello delle altre parole che necessariamente devono essere presenti; 2) il patronimico non risulti evidenziato mediante segni distintivi quali l’utilizzo del grassetto o di colorazioni particolari; 3) il patronimico occupi una parte minoritaria della denominazione; 4) il patronimico sia accompagnato dalla presenza di altri elementi testuali quali “by” o “di”, che siano chiaramente ed univocamente idonei ad indicare la provenienza dei servizi dalla specifica persona a cui il patronimico si riferisce; 5) il patronimico sia completo del nome e del cognome, qualora la spendita di entrambi sia maggiormente idonea ad evitare confusione.

Data Sentenza: 18/05/2016
Registro: RG 33455 / 2014
Allegato:
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Data: 07/02/2017
Massima a cura di: Omar Cesana
Omar Cesana

Avvocato iscritto al foro di Milano. Attualmente lavora presso lo Studio Legale Mondini Rusconi, dove si occupa di proprietà intellettuale e food law.

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