Ricerca Sentenze
Tribunale di Venezia, 10 Luglio 2025, n. 3532/2025

Criteri di valutazione della confondibilità tra marchi e concorrenza confusoria: prevalenza dell’elemento denominativo e attenzione del pubblico specializzato

Tribunale di Venezia, 10 Luglio 2025, n. 3532/2025
Criteri di valutazione della confondibilità tra marchi e concorrenza confusoria: prevalenza dell’elemento denominativo e attenzione del pubblico specializzato

La confondibilità consiste nella possibilità che il pubblico di riferimento possa credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro, rilevando, nell’ambito di tale valutazione globale, l’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti contrassegnati.

L’accertamento circa la confondibilità tra marchi in conflitto deve compiersi in via globale e sintetica, avendo riguardo all’insieme dei loro elementi salienti grafici, visivi e fonetici, nonché di quelli concettuali e semantici, ove esistenti. La valutazione di confondibilità va svolta tenuto conto dell’impressione complessiva prodotta dai marchi in confronto, avuto riguardo alla percezione da parte del consumatore medio del settore, il quale (i) “vede” normalmente il marchio come un tutt’uno – e non effettua un esame spezzettato dei singoli elementi – e (ii) nel comparare i segni usualmente non li ha di fronte entrambi, ma solo uno di essi, così affidandosi al ricordo imperfetto e all’immagine mnemonica dell’altro.

Quando un marchio sia composto da elementi denominativi e figurativi, i primi sono, in linea di principio, maggiormente distintivi dei secondi, poiché il consumatore medio farà più facilmente riferimento al prodotto di cui trattasi citando il nome piuttosto che descrivendo l’elemento figurativo del marchio.

Non è confondibile con il marchio denominativo-figurativo del concorrente, operante nel medesimo settore, il segno che condivida soltanto l’iniziale, il colore rosso e l’enfasi grafica sulla lettera iniziale, quando le parole siano foneticamente diverse, la resa grafica sia del tutto differente e i segni evochino concetti distinti [nella specie, il tricolore evocativo del made in Italy e la “O” tratteggiata evocativa del movimento circolare della molitura]; nella valutazione rileva anche la maggiore attenzione del pubblico di riferimento quando i prodotti siano macchinari industriali di un settore specialistico e non beni di largo consumo. Esclusa la confondibilità dei segni, vengono meno anche i presupposti della concorrenza sleale confusoria ex art. 2598, n. 1, c.c., che per il pay-off e il layout del sito internet richiede l’allegazione e la prova della loro efficacia individualizzante; le condotte dedotte per la prima volta nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. o in comparsa conclusionale sono tardive e non vanno esaminate.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 10/07/2025
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Maddalena Bassi
Registro: RG 9698 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 22/09/2026
Massima a cura di: Tommaso Zambon
Tommaso Zambon

Dottorando in diritto commerciale presso il corso "Diritto, mercato e persona" dell'Università "Ca' Foscari" di Venezia

Mostra tutto
logo