In caso di contraffazione, qualora non sia possibile determinare altrimenti il lucro cessante del titolare del marchio, esso può essere liquidato in via equitativa applicando il criterio della royalty ragionevole ai sensi dell’art. 125, comma 2, c.p.i., in un importo non inferiore a quello dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso; ove le royalties si intendano dovute con cadenza periodica, la rivalutazione e gli interessi compensativi decorrono dalla scadenza di ciascuna rata figurativa. Il lucro cessante non può cumularsi con gli utili del contraffattore da restituire ai sensi dell’art. 125, comma 3, c.p.i., i quali spettano solo nella misura in cui siano superiori al risarcimento del lucro cessante; il danno emergente comprende le spese sostenute dal titolare per la pubblicità e per la tutela del proprio esercizio contro la contraffazione.
La nullità della consulenza tecnica d’ufficio per lesione del contraddittorio sui documenti esaminati dal consulente ha carattere relativo: deve essere eccepita nella prima difesa successiva al deposito della relazione e, se disattesa, riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere rinunciata, come accade quando gli eredi della parte che l’aveva sollevata, subentrati nel giudizio, restino contumaci. Il chiamato all’eredità che vi abbia rinunciato nelle forme di legge difetta di legittimazione passiva rispetto alla domanda risarcitoria proposta contro gli eredi del contraffattore.