Sussiste la legittimazione attiva per il solo fatto che la ricorrente si sia affermata licenziataria dei marchi del titolare; attiene invece al piano del merito la prova dell’effettiva titolarità del rapporto dedotto nel procedimento.
In materia di associazioni, ai sensi dell’art. 24, comma 2 c.c., l’associato può “sempre” recedere dall’associazione, se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La norma citata, come noto, prevede altresì che il recesso abbia effetto alla scadenza dell’anno in cui viene esercitato, purché l’esercizio del diritto potestativo avvenga almeno tre mesi prima di tale scadenza. Se avviene oltre i tre mesi dalla fine dell’anno, il recesso avrà effetto alla scadenza dell’anno successivo. Sotto l’aspetto temporale, dunque, il momento di efficacia del recesso non coincide con quello di esercizio, salvo che nello statuto ricorra un’espressa previsione derogatoria in tal senso.
La circostanza, per la quale l’associazione avrebbe preso atto per fatti concludenti, dell’efficacia immediata del recesso di un suo associato – non integra un accordo negoziale di mutuo consenso all’anticipazione degli effetti del recesso in deroga alla previsione statutaria; ma, al più, costituisce condotta autonomamente censurabile da parte dell’associato che ha esercitato il recesso non ancora divenuto efficace. Egli, infatti, mantiene intatti tutti i propri diritti – e doveri – associativi, inclusa la facoltà di far valere l’illegittimità di eventuali deliberazioni assunte pretermettendo la sua convocazione.
Tra le ipotesi che costituiscono, comunemente, giusta causa di recesso, figurano sia la sistematica violazione, da parte dell’ente, dei diritti spettanti all’associato, sia il venir meno di un presupposto essenziale del rapporto associativo.
Ancorché la concessione d’uso del marchio sia stata prevista all’interno dell’atto costitutivo dell’associazione e subordinata alla permanenza del titolare nell’ente [nella specie, marchi “Mille Miglia” e “Museo Mille Miglia” concessi all’associazione museale], l’accordo di concessione d’uso mantiene inalterata la sua natura e il suo profilo causale a prescindere dalla tipologia di documento in cui esso sia stato recepito. Pertanto, il fatto che la concessione d’uso del marchio sia contenuta nell’atto costitutivo di un’associazione, non dà luogo alla creazione di una “categoria speciale” di diritti dell’associato (diritto “del socio” di pretendere che l’utilizzo del marchio sia conforme alle finalità dell’ente). Di conseguenza, non ricorrendo un’ipotesi di violazione (tantomeno sistematica) di diritti dell’associato, deve essere esclusa la giusta causa di recesso.
In materia di associazioni, ai fini della legittimità del recesso, non possono essere utilmente invocati fatti particolarmente risalenti (in questo caso, a 5 anni prima del recesso), salvo che la loro allegazione sia funzionale alla prova della giusta causa di recesso e in particolare alla dimostrazione del carattere sistematico di violazioni dei diritti del socio perpetrate nel corso del tempo, specialmente se non sono mai state prima contestate.
Non essendo ancora efficace il recesso dell’associato titolare dei marchi, l’uso dei segni da parte dell’associazione e della sua affittuaria d’azienda non integra contraffazione e le domande cautelari di inibitoria, sequestro e pubblicazione vanno rigettate; l’eventuale carattere abusivo del recesso, idoneo a inficiarne in radice l’efficacia, può essere accertato soltanto in sede di cognizione piena su espressa impugnativa.