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Tribunale di Brescia, 11 Marzo 2025, n. 970/2025

Modello comunitario non registrato e imitazione servile: affollamento del settore, novità della forma e vendita sottocosto

Tribunale di Brescia, 11 Marzo 2025, n. 970/2025
Modello comunitario non registrato e imitazione servile: affollamento del settore, novità della forma e vendita sottocosto

Ai fini della valutazione del carattere individuale di un modello comunitario, rilevante anche per la concorrenza sleale confusoria, l’originalità del prodotto va apprezzata in modo relativo e non assoluto, in dipendenza del grado di affollamento del settore merceologico: se i prodotti del genere sono pochi occorrono maggiori modificazioni per individualizzare il modello, mentre in un settore affollato anche lievi differenze possono bastare a distinguere i prodotti concorrenti. Il settore di riferimento è quello generale cui appartiene il prodotto secondo l’uso che gli compete (il genus), e non quello delineato dalla descrizione puntuale del modello asseritamente leso, pena la tautologia della nozione.

L’imitazione servile ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c. riguarda soltanto le forme dotate di efficacia individualizzante, la cui capacità distintiva postula la novità e la priorità della forma nel mercato di riferimento, restando escluse le forme usuali, standardizzate o già presenti in commercio al momento della loro adozione e quelle funzionali sotto il profilo tecnico o estetico; spetta all’attore provare la priorità d’uso e la capacità distintiva della forma, e solo conseguentemente al convenuto la mancanza di novità o la perdita sopravvenuta della distintività. In un settore affollato e condizionato dalla funzione, come quello delle cassette porta attrezzi e porta estintori in plastica per veicoli industriali, rivolto a un pubblico professionale, il rischio di confusione è escluso dalle variazioni negli elementi visibili e dal marchio noto del produttore ben impresso sul prodotto; gli annunci di rivenditori stranieri online che associano le schede tecniche dell’attore ai prodotti del convenuto non provano la confusione, perché attestano una prassi non imputabile al convenuto.

L’appropriazione di pregi ex art. 2598, n. 2, c.c. attiene agli aspetti divulgativi e promozionali dell’attività e non ricomprende l’uso di segni altrui o l’imitazione servile dei prodotti, né può essere invocata per reprimere atti astrattamente confusori privi di uno degli elementi della fattispecie del n. 1; esclusa l’illiceità delle condotte ai sensi dei nn. 1 e 2, le medesime condotte non possono essere qualificate illecite ai sensi del n. 3. La concorrenza parassitaria richiede l’imitazione continua e sistematica di rilevanti iniziative imprenditoriali del concorrente, non di singoli prodotti, e la vendita sottocosto è scorretta solo se praticata da un’impresa in posizione dominante per eliminare i concorrenti e poi rialzare i prezzi.

La scadenza del triennio di tutela del modello comunitario non registrato non preclude il risarcimento per le contraffazioni commesse durante la protezione, ma l’infondatezza della domanda di contraffazione preclude la restituzione degli utili del convenuto ai sensi dell’art. 125 c.p.i., e il lucro cessante da concorrenza sleale richiede la produzione delle scritture contabili dell’attore, non surrogabile da prove testimoniali valutative o da prospetti autoredatti. Esclusi gli illeciti, cadono anche le domande contro il rivenditore multimarca presso il quale i prodotti erano stati acquistati.

Data Sentenza: 11/03/2025
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Angelica Castellani
Registro: RG 1069 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 22/09/2026
Massima a cura di: Alfredo Buccella
Alfredo Buccella

Avvocato del Foro di Napoli (Albo n. 25359), specializzato in diritto civile all'Università di Camerino. Si occupa di diritto delle imprese, concorrenza sleale e proprietà industriale. Massimatore per Giurisprudenza delle Imprese dal 2023; autore di contributi di dottrina su IlCaso.it. Sito professionale: www.dirittodelleimprese.it

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