Ai fini della valutazione del carattere individuale di un modello comunitario, rilevante anche per la concorrenza sleale confusoria, l’originalità del prodotto va apprezzata in modo relativo e non assoluto, in dipendenza del grado di affollamento del settore merceologico: se i prodotti del genere sono pochi occorrono maggiori modificazioni per individualizzare il modello, mentre in un settore affollato anche lievi differenze possono bastare a distinguere i prodotti concorrenti. Il settore di riferimento è quello generale cui appartiene il prodotto secondo l’uso che gli compete (il genus), e non quello delineato dalla descrizione puntuale del modello asseritamente leso, pena la tautologia della nozione.
L’imitazione servile ex art. 2598, n. 1, c.c. riguarda soltanto le forme dotate di efficacia individualizzante, la cui capacità distintiva postula la novità e la priorità della forma nel mercato di riferimento, restando escluse le forme usuali, standardizzate o già presenti in commercio al momento della loro adozione e quelle funzionali sotto il profilo tecnico o estetico; spetta all’attore provare la priorità d’uso e la capacità distintiva della forma, e solo conseguentemente al convenuto la mancanza di novità o la perdita sopravvenuta della distintività [nella specie, esclusa l’imitazione di cassette porta attrezzi e porta estintori in plastica per rimorchi, per difetto di prova della novità, natura funzionale di alcuni elementi e presenza di variazioni sufficienti].
L’appropriazione di pregi ex art. 2598, n. 2, c.c. attiene agli aspetti divulgativi e promozionali dell’attività e non ricomprende l’uso di segni altrui o l’imitazione servile dei prodotti, né può essere invocata per reprimere atti astrattamente confusori privi di uno degli elementi della fattispecie del n. 1; esclusa l’illiceità delle condotte ai sensi dei nn. 1 e 2, le medesime condotte non possono essere qualificate illecite ai sensi del n. 3. La concorrenza parassitaria richiede l’imitazione continua e sistematica di rilevanti iniziative imprenditoriali del concorrente, non di singoli prodotti, e la vendita sottocosto è scorretta solo se praticata da un’impresa in posizione dominante per eliminare i concorrenti e poi rialzare i prezzi.
L’infondatezza della domanda di contraffazione preclude la restituzione degli utili del convenuto ex art. 125 c.p.i., e il lucro cessante da concorrenza sleale richiede la produzione delle scritture contabili dell’attore, non surrogabile da prove testimoniali valutative o da prospetti autoredatti; il rivenditore multimarca estraneo all’ideazione e alla produzione dei beni non risponde delle condotte contestate al produttore.