In caso di accertata violazione dell’art. 2486 c.c., il danno va misurato secondo i criteri oggi cristallizzati da detta norma (c.d. differenza fra patrimoni netti), quale modificata nel 2019, ma applicabili anche alle condotte anteriori in quanto già precedentemente elaborati e applicati dalla giurisprudenza tutte le volte in cui il danno per deterioramento del patrimonio sociale derivante dalla gestione non liquidatoria non era il frutto di singoli ed individuabili atti gestori, ma della miriade delle condotte di impresa, proprie dell’operare della società nel mercato.