La conoscenza aliunde del contenuto della delibera di esclusione del socio di cooperativa, che non deve essere allegata alla comunicazione dell’esclusione, è idonea a far decorrere il termine di decadenza di sessanta giorni per l’opposizione previsto dall’art. 2533 c.c., perché ai fini del decorso del termine è sufficiente che la comunicazione sia idonea a rendere edotto il socio delle ragioni e del contenuto del provvedimento, ponendolo in condizione di articolare le proprie difese. Il termine decorre pertanto dalla ricezione della lettera [di licenziamento del socio lavoratore] dalla quale emergono chiaramente le ragioni dell’esclusione.
La decadenza del socio lavoratore dalla facoltà di impugnare la delibera di esclusione comporta il rigetto delle domande di nullità del licenziamento e della delibera, di reintegrazione nel posto di lavoro e di pagamento delle retribuzioni, quando licenziamento ed esclusione siano fondati sulle medesime ragioni, atteso che ai sensi dell’art. 5 della l. 3 aprile 2001, n. 142 il rapporto di lavoro si estingue con l’esclusione del socio lavoratore deliberata nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità all’art. 2533 c.c.
Il giudice del rinvio deve uniformarsi, ai sensi degli artt. 384 e 394 c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione ed è vincolato anche alle premesse logico-giuridiche della decisione e agli accertamenti compresi nell’enunciazione; egli non può riesaminare i presupposti di applicabilità del principio sulla base di fatti o profili non dedotti o esclusi dalla Corte, né esaminare questioni, anche rilevabili d’ufficio, che tendano a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, né le questioni dichiarate inammissibili in sede di legittimità.