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Tribunale di Milano, 28 Ottobre 2024

Della invalidità della deliberazione assembleare per mancanza del verbale e carenza assoluta di informazione

Tribunale di Milano, 28 Ottobre 2024
Della invalidità della deliberazione assembleare per mancanza del verbale e carenza assoluta di informazione

E’ irrilevante, ai fini dell’invalidità della delibera, l’eventuale tardività del verbale, perché l’art. 2379-bis c.c. – applicabile alle s.r.l. in virtù del richiamo operato dall’art. 2479-ter ult. co. – al co. 2 stabilisce che la verbalizzazione tardiva sana con effetto retroattivo l’eventuale nullità della delibera, se interviene entro l’adunanza successiva.

Fermo restando la necessità di una coincidenza tra il luogo di convocazione e il luogo di celebrazione dell’assemblea, affinché i soci siano informati del luogo in cui si svolge l’adunanza e possano effettivamente parteciparvi, non è integrato il vizio di carenza assoluta di informazione nel caso in cui l’assemblea si tenga in un luogo sostanzialmente coincidente con quello indicato nell’avviso di convocazione, giacché in tal caso non risulta alcun vulnus informativo ai danni del socio: alla luce della predetta ratio informativa, nella nozione di sede sociale ben possono rientrare anche le parti antistanti, non essendo prescritto né dalla legge né dallo statuto sociale che l’assemblea si riunisca in un interno o ufficio specifico.

Data Sentenza: 28/10/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Nicola Fascilla
Registro: RG 29354 / 2024
Allegato:
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Data: 20/10/2025
Massima a cura di: Flaminia Marasà
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