Il pregiudizio lamentato dal socio [di s.r.l.] per le distrazioni patrimoniali e la mala gestio dell’amministratore, o per lo scioglimento della società imputato alla condotta di questi, attiene alle aspettative economiche del socio sui valori della società in funzionamento o sull’avanzo di liquidazione. Si tratta di mere aspettative, che non costituiscono diritti lesi in via diretta dalle condotte dell’amministratore e non integrano il fumus boni iuris del sequestro conservativo chiesto dal socio a garanzia di un credito risarcitorio per danno diretto.
La dichiarazione, resa all’udienza, di voler eventualmente promuovere anche l’azione risarcitoria per il danno subito dalla società è irrilevante quando la domanda cautelare è volta al sequestro a beneficio del solo socio ricorrente, per un credito risarcitorio da danno diretto, e il ricorso non allega danni patiti dalla società.
Chi chiede il sequestro conservativo a garanzia di un credito risarcitorio deve dedurre puntualmente e provare, nei limiti del fumus, il danno sofferto, indicandone i fondamenti fattuali identificativi [quali i cespiti colpiti o le differenze di valore determinanti] e gli elementi di quantificazione, anche ai fini della misura del sequestro richiesto.
In presenza di clausola compromissoria statutaria per le controversie relative al rapporto sociale, il sequestro conservativo ante causam può essere chiesto al giudice ordinario finché il procedimento arbitrale non sia instaurato.