La clausola statutaria che attribuisce agli altri soci il diritto di prelazione [e impone l’obbligo di offerta assistito da penale] in caso di trasferimento della partecipazione di controllo di una società socia, o di altro mutamento od operazione che determini il subentro di un nuovo soggetto nel possesso di detto controllo, postula l’esistenza di una partecipazione di controllo e resta inapplicabile quando questa si forma per la prima volta in un momento successivo, per effetto dell’acquisto progressivo, da parte di un terzo, di partecipazioni di minoranza della società socia.
La generica intenzione di evitare l’ingresso di soggetti sgraditi, che costituisce la ragione ispiratrice di ogni clausola di change of control, è inidonea a fungere da indice esterno di una volontà dei contraenti diversa da quella espressa dalla lettera della clausola, perché tale finalità può essere declinata nello statuto nei modi più vari, dalla rilevanza del solo trasferimento della partecipazione di controllo fino a qualsiasi evento che determini, con qualsivoglia strumento giuridico, l’acquisizione del controllo, anche solo di fatto.
La ratio della clausola di change of control risiede nella conservazione della struttura proprietaria del socio, quale esistente al momento della costituzione del rapporto sociale o dell’ingresso del socio nella società. In presenza di una struttura proprietaria diffusa, priva di una partecipazione di controllo preesistente, manca il soggetto la cui permanenza occorre preservare e non è rinvenibile la ragione pratica della clausola.
Anche a voler intendere la «partecipazione di controllo» come comprensiva del controllo di fatto di cui all’art. 2359, primo comma, n. 2 c.c. e del controllo congiunto riconducibile a più partecipazioni di minoranza legate da un patto di sindacato, la clausola di change of control richiede il trasferimento del preesistente complesso di partecipazioni di controllo, o di una sua parte sufficiente a integrare di per sé il controllo congiunto; è a tal fine insufficiente l’acquisto, da parte del terzo, delle partecipazioni di alcuni soltanto dei paciscenti.
L’interpretazione funzionale di cui all’art. 1369 c.c. presuppone che la clausola sia suscettibile di una pluralità di significati, tutti produttivi di effetti, e consiste nel dare alle espressioni che hanno più significati il senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto.
Le clausole dello statuto sociale si interpretano secondo le regole di ermeneutica contrattuale. Il dato testuale, pur rivestendo un rilievo centrale e costituendo il primo momento del processo interpretativo, ha carattere prioritario in senso relativo, perché il richiamo dell’art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l’indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici quando, pur nella chiarezza del testo, si registri un’incoerenza con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti; il senso letterale va quindi verificato alla luce dell’intero contesto negoziale (art. 1363 c.c.) e dello scopo pratico perseguito dalle parti (artt. 1366 e 1369 c.c.).