Le parti possono liberamente derogare alla disciplina dell’art. 1186 c.c., stabilendo presupposti diversi o ulteriori al cui ricorrere il creditore può esigere immediatamente l’intera prestazione [piano di rientro concesso da un consorzio alla consorziata per contributi non versati, con decadenza dal beneficio del termine in caso di ritardato o omesso pagamento anche di una sola rata o di una sola fattura successiva]. La clausola è efficace quando dallo scambio di corrispondenza tra le parti risulta l’accettazione, da parte del debitore, del piano di rientro nelle condizioni proposte dal creditore.
Il creditore che, facendo valere la decadenza del debitore dal beneficio del termine, chiede gli interessi sulle somme che il debitore ha versato secondo le scadenze del piano di rientro deve specificare le somme su cui ha applicato il tasso, la decorrenza degli interessi e i criteri di imputazione dei pagamenti seguiti nei propri conteggi. In difetto di tali indicazioni il credito per interessi resta incerto e la relativa domanda va rigettata.