La sospensione di una delibera assembleare è preclusa soltanto quando gli effetti della deliberazione si siano definitivamente realizzati ed esauriti, ovvero quando sia intervenuta la loro irreversibilità; essa può invece essere adottata quando la delibera, pur materialmente eseguita, sia suscettibile di continuare a produrre effetti nell’organizzazione sociale. Tale è la delibera di aumento del capitale sociale, che, anche se integralmente eseguita con la sottoscrizione e il versamento da parte del socio aderente, continua a spiegare effetti diretti sull’organizzazione dell’ente, e in particolare sul complessivo assetto delle partecipazioni e sul calcolo delle maggioranze assembleari.
Il socio che chiede la sospensione della delibera di aumento del capitale sociale conserva interesse alla misura anche se la delibera è stata medio tempore integralmente eseguita, perché la sospensione consente di conservare lo status quo, impedendo che nelle more del giudizio di annullamento la società sia gestita sulla base dell’assetto derivante dall’esecuzione della delibera impugnata e che si consolidino effetti, interni ed esterni, potenzialmente irreversibili.
Nell’ordinamento italiano il trust non ha soggettività giuridica, perché è un vincolo di destinazione apposto su determinati beni dal disponente nell’interesse di uno o più beneficiari e attuato attraverso uno o più trustee, ai quali i beni sono trasferiti e che ne sono proprietari. Ne consegue che la quota di s.r.l. conferita in trust e intestata a più co-trustee è in comproprietà, e i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato con le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c., come prescrive l’art. 2468, quinto comma, c.c.; la clausola dell’atto istitutivo che regola la successione nella qualità di trustee ha effetti limitati al trust e non attribuisce la qualità di rappresentante comune.
È assistita da fumus boni iuris l’impugnazione della delibera assunta con il voto determinante di un co-trustee intervenuto quale rappresentante comune della quota [conferita in trust] senza averne la qualità, in difetto del quale non sarebbero stati raggiunti né il quorum costitutivo né quello deliberativo, per violazione dell’art. 2468, quinto comma, c.c. e degli artt. 2479 e 2479-bis c.c.
È viziata da abuso del diritto di voto la delibera di aumento del capitale sociale a pagamento, senza sovrapprezzo, che non risponde a comprovate esigenze della società [dotata di riserve disponibili sufficienti per un aumento gratuito ai sensi dell’art. 2442 c.c., che aveva da poco distribuito utili e risultava patrimonialmente e finanziariamente solida] e consente al socio di minoranza, che ha determinato la deliberazione e che quale co-trustee si è astenuto dal sottoscrivere la quota di pertinenza del trust, di divenire socio di maggioranza sottoscrivendo l’inoptato, con diluizione della partecipazione [conferita in trust] da quota di maggioranza a quota di minoranza. Le giustificazioni non indicate nella delibera e allegate in modo generico non superano tali elementi.
La validità della nomina del custode giudiziario delle quote sequestrate va valutata nel procedimento di sequestro; nel procedimento cautelare di sospensione della delibera promosso dal custode rileva che questi rivesta formalmente tale qualità al momento della proposizione del ricorso e della riserva, in forza di un provvedimento non modificato né revocato.
In materia di sospensione degli effetti di una delibera assembleare, il periculum in mora sussiste soltanto quando, all’esito di una valutazione comparativa, il pregiudizio che deriverebbe al socio dalla mancata sospensione risulti maggiore del danno che deriverebbe alla società dall’accoglimento dell’istanza cautelare.