Qualora il dispositivo in asserita contraffazione di una privativa nazionale sia prodotto in Italia e fornito a un terzo stabilito in altro Stato membro dell’Unione europea, la descrizione può estendersi, ai sensi dell’art. 130 co 4 cpi, agli oggetti che si trovano presso tale terzo, anche se non identificati nel ricorso, perché viene in rilievo una condotta lesiva di un diritto esclusivo nazionale ex art. 66 c.p.i. Il provvedimento di descrizione rientra tra i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da un’autorità giurisdizionale competente a conoscere nel merito, sicché è riconosciuto ed esecutivo negli altri Stati membri senza necessità di procedure particolari né di dichiarazione di esecutività ai sensi degli artt. 2 lett. a), 36 e 39 del Reg. UE 1215/2012.
In tema di esecuzione all’estero della descrizione ai sensi del Reg. UE 1215/2012, la notifica o comunicazione al convenuto prescritta dal Regolamento ha ad oggetto il provvedimento cautelare. L’attestato di cui all’All. I, che è il modulo fornito dal richiedente all’autorità incaricata dell’esecuzione nell’altro Stato membro, è validamente notificato al terzo, unitamente al ricorso e al decreto autorizzativo, all’atto dell’accesso ai suoi locali, in conformità anche all’art. 130 co 5 cpi.
Nel procedimento di sola descrizione, che ha finalità esclusiva di acquisizione della prova della contraffazione, le eccezioni di nullità del brevetto per usurpazione ex art. 118 co 3 cpi o per difetto di novità e di altezza inventiva, il cui esame richiede un approfondito accertamento istruttorio anche di carattere tecnico, sono riservate al giudizio di merito. La privativa titolata è infatti sorretta da presunzione di validità ed è onere di chi la impugna provare la nullità del titolo (art. 121 cpi).
Sussiste il *periculum* per la descrizione quando il dispositivo in asserita contraffazione costituisce un elemento accessorio installato negli impianti e con essi venduto, perché non può essere agevolmente reperito sul mercato ed è esposto al rischio concreto di rimozione e quindi di dispersione della prova.
La descrizione è un mezzo di ricerca e salvaguardia della prova della violazione di privativa industrialistica e della sua entità in vista del futuro giudizio di merito, e il relativo *fumus boni iuris* è affievolito rispetto a quello richiesto per le altre misure cautelari, esaurendosi nella ragionevolezza della richiesta o nella non pretestuosità della domanda. È sufficiente che la parte fornisca elementi diretti a individuare i diritti di privativa della cui violazione si duole e offra elementi che inducano a sospettare lecitamente di detta violazione, la cui prova non possa essere acquisita diversamente, restando esclusa la cautela unicamente nel caso in cui il ricorso sia strumentalmente emulativo o abbia finalità del tutto esplorative.