Nelle società di persone il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell’art. 2262 c.c., all’approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri fondamentali di valutazione, a quella di un bilancio, sintesi contabile della consistenza patrimoniale della società al termine di un anno di attività; le dichiarazioni fiscali della società non possono surrogare il rendiconto. Ne discende che il socio che agisce per i dividendi deve provare l’esistenza degli utili sociali risultanti da apposito documento contabile.
La ripartizione tra i soci può avere ad oggetto soltanto utili realmente conseguiti (art. 2303, comma 1, c.c.). La quota di utile spettante al socio in proporzione alla sua partecipazione, determinata sul risultato dell’esercizio, non subisce diminuzioni per il possibile carico di spese di gestione e di oneri fiscali gravanti sulla società.
L’opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il creditore opposto, attore in senso sostanziale, ha l’onere di provare l’esistenza del credito, mentre spetta al debitore opponente provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi; il giudice dell’opposizione verifica la fondatezza della pretesa creditoria sulla base dell’intero materiale probatorio acquisito in corso di causa, e la verifica delle condizioni per l’emissione del decreto rileva, eventualmente, ai soli fini del regolamento delle spese.
La soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all’esito finale della lite anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sicché, quando il decreto è revocato e l’opponente è condannato al pagamento di una minor somma, le spese di lite e quelle di consulenza tecnica d’ufficio gravano sull’opponente, soccombente in senso sostanziale.
Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, salvo che il giudice, ai sensi dell’art. 92, comma 1, c.p.c., le escluda dalla ripetizione perché eccessive o superflue.