L’atto gestorio compiuto dall’amministratore di s.r.l. senza la decisione dei soci prescritta dall’art. 2479, comma 2, n. 5, c.c. per le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci viola una norma inderogabile posta a presidio dei limiti legali del potere di rappresentanza degli amministratori ed è nullo ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c. La mancata previsione di un’espressa sanzione di nullità nell’art. 2479 c.c. è irrilevante, perché l’art. 1418, comma 1, c.c. esprime un principio generale rivolto proprio ai casi in cui alla violazione di precetti imperativi non si accompagna una previsione di nullità.
La rappresentanza generale dell’amministratore di s.r.l. prevista dall’art. 2475-bis c.c. trova un limite legale nell’oggetto sociale, espressione delle scelte economiche condivise dai soci al momento della costituzione della società e quindi dello scopo di lucro perseguito; l’attività dell’amministratore che, senza autorizzazione dei soci, conduca a una sostanziale modifica dell’oggetto sociale è compiuta in assenza totale di poteri.
Tra gli atti estranei all’oggetto sociale, quelli che non ne comportano una modifica seguono il regime di opponibilità dell’art. 2475-bis, comma 2, c.c., mentre quelli modificativi dell’oggetto sociale, riservati alla competenza decisoria dei soci, sono sempre opponibili ai terzi, indipendentemente da qualsiasi indagine sull’elemento soggettivo di questi ultimi.
Il conferimento di un ramo d’azienda in altra società, a liberazione del capitale da questa sottoscritto, determina una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale della conferente quando elide una delle principali attività da essa esercitate [quella immobiliare, che attraverso i canoni di locazione finanziava l’altra attività prevista dall’oggetto sociale] a fronte di una partecipazione in un’altra impresa, e richiede perciò la previa decisione dei soci.
Alla dichiarazione di nullità del conferimento consegue la condanna della società conferitaria [e del suo socio illimitatamente responsabile] alla restituzione dei canoni di locazione percepiti sugli immobili conferiti, con gli interessi dall’incasso dei singoli canoni in ragione della mala fede; in assenza di prova contraria si presume che i contratti di locazione siano proseguiti con i conduttori secondo le tempistiche pattuite.