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Tribunale di Perugia, 23 Ottobre 2025, n. 1278/2025

Nozione di conflitto di interessi dell’amministratore di s.r.l. e incompatibilità con l’interesse sociale

Tribunale di Perugia, 23 Ottobre 2025, n. 1278/2025
Nozione di conflitto di interessi dell’amministratore di s.r.l. e incompatibilità con l’interesse sociale

La nozione di conflitto di interessi desumibile dall’art. 2479-ter, comma 2, c.c., benché dettata con riferimento all’annullabilità delle decisioni dei soci, consente di individuare anche il conflitto di interessi dell’amministratore di s.r.l. Il conflitto sussiste soltanto qualora il socio o l’amministratore sia portatore di un interesse, proprio o di terzi, opposto a quello della società, di modo che l’uno non possa realizzarsi senza sacrificare l’altro; la semplice diversità degli interessi è a tal fine insufficiente.

La prova del conflitto di interessi dell’amministratore richiede la dimostrazione che egli abbia favorito i beneficiari dell’atto gestorio [premi di produzione erogati a familiari dipendenti della società] sacrificando ai loro interessi quello della società, e i soli legami di parentela con tali beneficiari sono insufficienti. L’interesse sociale, vario e composito, non si identifica con l’interesse a contenere al massimo gli esborsi e può realizzarsi anche remunerando adeguatamente collaboratori validi per trattenerli presso di sé.

La conclusione di un contratto in conflitto di interessi presuppone che gli interessi dell’amministratore o del terzo e quelli della società siano fra loro incompatibili, che manchino i presupposti per addivenire a quel regolamento contrattuale e che l’accordo non risponda ad alcun interesse della società e sia per essa pregiudizievole. È a tal fine insufficiente che il terzo abbia un interesse diverso o anche contrario a quello della società, come accade di regola nei contratti sinallagmatici, nei quali al vantaggio economico di una parte corrisponde specularmente una minore convenienza per l’altra.

La circostanza che i prezzi praticati da un fornitore [riconducibile all’amministratore] siano superiori a quelli di altri operatori del mercato non è di per sé dirimente ai fini della configurabilità del conflitto di interessi e della mala gestio, perché la scelta di un fornitore può legittimamente rispondere a criteri ulteriori rispetto alla marginalità, quali la fidelizzazione della clientela e la qualità percepita del prodotto.

L’erogazione di premi di produzione ai dipendenti rientra nei poteri di gestione ordinaria delegati all’amministratore, anche quando non corrisponda a una prassi invalsa nella specifica società, trattandosi di prassi comune nelle imprese. La determinazione del trattamento retributivo dei dipendenti spetta all’amministratore e la sua misura, ove giustificata da fattori quali l’esperienza del soggetto, la sua forza contrattuale o la stipulazione di un patto di non concorrenza, rientra nel perimetro della business judgment rule ed è sottratta al sindacato del giudice.

Accertata la liceità dell’atto gestorio compiuto dall’amministratore delegato, viene meno ogni profilo di responsabilità degli altri consiglieri per omessa vigilanza.

Il rifiuto [dei consiglieri di minoranza] di approvare il progetto di bilancio sul quale abbiano espresso riserve, il diniego di sottoscrivere la lettera di attestazione richiesta dalla società di revisione e la manifestazione di dubbi sul piano industriale costituiscono scelte gestorie che, in quanto non manifestamente irragionevoli, sono inidonee a fondare la responsabilità dell’amministratore per ostruzionismo. La mancata approvazione del bilancio, a fronte di sue criticità o come modalità per dissentire dall’operato degli amministratori, è prerogativa del socio, e la successiva approvazione è inidonea a dimostrare la strumentalità del primo rifiuto.

La business judgment rule preclude al giudice, in sede di esame della responsabilità dell’amministratore, di sindacare le scelte di gestione che, sulla base di un giudizio da effettuarsi ex ante, non siano manifestamente irragionevoli, contrarie alla diligenza professionale richiesta all’amministratore o assunte dolosamente; ai fini dell’affermazione della responsabilità è insufficiente che dette scelte si siano rivelate economicamente svantaggiose.

È ammissibile la modificazione della domanda di responsabilità proposta tempestivamente con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., che estenda il danno lamentato ad altre forniture o specifichi ulteriori condotte, quando la domanda così modificata resti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio senza compromettere le potenzialità difensive della controparte né determinare l’allungamento dei tempi processuali.

Data Sentenza: 23/10/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Teresa Giardino
Registro: RG 1071 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 21/10/2026
Massima a cura di: Gian Maria Celardi
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