Le contestazioni nuove che risultano proposte per la prima volta in sede di memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., che vanno ad aggiungersi e non a sostituire le contestazioni precedenti, si pongono al di là dei limiti di una ammissibile precisazione delle proprie domande. La vera differenza tra domande nuove – implicitamente vietate – e domande modificate – espressamente ammesse – non sta dunque nel fatto che queste ultime non incidono sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non sono nuove nel senso di “ulteriori” o “aggiuntive”, posto che si tratta pur sempre delle stesse domande iniziali, modificate eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali, o comunque di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono, ponendosi pertanto in rapporto di alternatività.