La responsabilità dell’amministratore verso la società ha natura contrattuale, sicché, a fronte di somme fuoriuscite dal patrimonio sociale, la società che agisce per il risarcimento può limitarsi ad allegare l’inadempimento consistente nella distrazione delle risorse, mentre spetta all’amministratore provarne la destinazione all’estinzione di debiti sociali o allo svolgimento dell’attività sociale. In mancanza di tale prova, l’amministratore risponde dei bonifici e prelievi in proprio favore privi di giustificazione [effettuati in violazione della clausola statutaria che imponeva la firma congiunta], dell’acquisto con fondi sociali di beni manifestamente estranei all’oggetto sociale e del valore dei beni aziendali sottratti, che, trattandosi di apparecchi acquistati in epoca prossima alla sottrazione, può essere parametrato al costo di acquisto.
Rientrano nel danno risarcibile anche gli esborsi sostenuti dalla società per dare esecuzione al sequestro conservativo concesso nei confronti dell’amministratore [trascrizione sui registri immobiliari e annotazione al PRA] e i costi conseguenti alle condotte dell’amministratore [quali il parcheggio dell’autovettura sociale da lui abbandonata].
Sull’importo del danno da fatto illecito sono dovuti la rivalutazione monetaria dalla data dei singoli illeciti alla pubblicazione della sentenza e gli interessi compensativi sulle somme anno per anno rivalutate, oltre agli interessi legali sulla somma così determinata dalla pubblicazione della sentenza al saldo.