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Corte d'appello di Brescia, 11 Novembre 2025, n. 1108/2025

Dividendi riscossi dall’intestatario fiduciario di azioni e prescrizione decennale del diritto alla restituzione

Corte d'appello di Brescia, 11 Novembre 2025, n. 1108/2025
Dividendi riscossi dall’intestatario fiduciario di azioni e prescrizione decennale del diritto alla restituzione

Il diritto del fiduciante, e dei suoi eredi, di ottenere dall’intestatario fiduciario di azioni la restituzione dei dividendi da questi riscossi è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale dell’art. 2946 c.c. e non a quella quinquennale dell’art. 2949 c.c., che riguarda i soli diritti derivanti dalle relazioni tra i soggetti dell’organizzazione sociale in diretta dipendenza dal contratto di società, né a quella dell’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., perché l’obbligo di riversare i dividendi trova fonte nel patto fiduciario e non nel contratto sociale o nella delibera di distribuzione degli utili, non riguarda somme dovute per il godimento di un bene e non costituisce in sé un’obbligazione periodica [eredi della coerede del fiduciante che agiscono contro gli eredi dell’intestatario fiduciario e contro la società subentrata alla società veicolo cui questi avevano trasferito le azioni, per la restituzione dei dividendi percepiti dal 1996 al 2003 su 20.328 azioni di una s.p.a. assegnate con il raddoppio gratuito del capitale deliberato nel 1996 e consegnate solo nel 2004 dopo l’accertamento giudiziale della titolarità, con diffide stragiudiziali del 2005, 2009, 2014 e 2019].

Al fiduciario di partecipazioni sociali che non restituisca le azioni una volta richiesto dal fiduciante e non gli riversi i dividendi riscossi non si applica la disciplina degli artt. 1147 e 1148 c.c. sul possesso di buona fede, perché la vicenda si risolve per intero nell’ambito delle obbligazioni e dei contratti, sicché il fiduciario è tenuto a pagare quanto ricevuto a titolo di dividendi sin dal momento in cui li ha riscossi dalla società, con gli interessi di pieno diritto dallo stesso momento o, se la domanda è limitata in tal senso, dal giorno della messa in mora.

La domanda di restituzione dei dividendi maturati sulle azioni assegnate con un aumento gratuito del capitale può essere proposta separatamente da quella, già azionata in via monitoria, relativa ai dividendi delle azioni originarie quando al momento della prima domanda la titolarità delle nuove azioni non era ancora stata accertata giudizialmente, perché i due crediti si fondano su fatti costitutivi diversi e non rientrano nel medesimo ambito di un possibile giudicato, e perché il creditore ha comunque un interesse oggettivo al frazionamento, dato che l’azione congiunta lo avrebbe esposto al rigetto della domanda sulle nuove azioni o alla rinuncia al rito monitorio.

Il giudicato formatosi sulla domanda di accertamento della quota ereditaria di azioni intestate fiduciariamente non copre la successiva domanda di restituzione dei dividendi percepiti dall’intestatario quando il dispositivo e la motivazione non contengono alcun riferimento ai dividendi, sicché non occorre ricorrere in via sussidiaria all’interpretazione delle domande delle parti, e non opera neppure la regola per cui il giudicato sul capitale copre anche i frutti, perché i frutti civili si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento altrui e maturano giorno per giorno, mentre i dividendi nascono da un atto sociale che potrebbe anche non prevedere alcuna distribuzione.

Il debitore che nella comparsa di risposta abbia riferito con formulazione assertiva l’invio delle lettere di messa in mora poste a fondamento dell’interruzione della prescrizione, precisando soltanto la data di ricezione di una di esse, non può negarne per la prima volta la ricezione con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., perché si tratta di un fatto ormai incontroverso, e in ogni caso la raccomandata spedita al debitore si presume giunta a destinazione anche in mancanza dell’avviso di ricevimento, sicché l’onere del mittente di provarne il ricevimento sorge solo a seguito di contestazione del destinatario.

Ente Giudicante: Corte d'appello di Brescia
Data Sentenza: 11/11/2025
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Magnoli
Relatore: Michele Stagno
Registro: RG 962 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 05/11/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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