Quando la citazione di primo grado è nulla per inosservanza del termine a comparire e il vizio non è stato rilevato né sanato, l’amministratore citato in giudizio dal curatore che, pur avendo avuto conoscenza materiale del processo, abbia scelto di non costituirsi e faccia valere la nullità con l’appello non è rimesso in termini per le attività soggette a preclusione, perché la rinnovazione degli atti nulli disposta dal giudice d’appello non equivale a una rimessione in termini integrale, sicché è inammissibile l’eccezione di prescrizione dell’azione di responsabilità, eccezione in senso stretto, sollevata per la prima volta in appello [azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una s.r.l. contro i due soci paritari succedutisi nell’amministrazione per prelievi a titolo di anticipi ai soci non restituiti e compensi percepiti senza delibera, conoscenza del processo desunta anche dalla notificazione dell’ordinanza ammissiva dell’interrogatorio formale, condanna pronunciata in appello per € 396.421,37 in solido e per ulteriori € 119.709 a carico di uno solo].
La nullità della citazione introduttiva per vizi della vocatio in ius, come l’inosservanza del termine minimo a comparire previsto dall’art. 163-bis c.p.c., quando non sia rilevata dal giudice ai sensi dell’art. 164 c.p.c. né sanata dalla costituzione in giudizio del destinatario della citazione, si estende a tutti gli atti dipendenti, compresi quelli istruttori e la sentenza, e, fatta valere con l’appello, non comporta la rimessione della causa al primo giudice ma impone al giudice d’appello di dichiarare la nullità dell’intero giudizio di primo grado e di decidere nel merito rinnovando gli atti nulli.
L’atto di citazione nullo, pur inidoneo a produrre effetti processuali, conserva efficacia interruttiva della prescrizione dell’azione di responsabilità come atto di costituzione in mora ai sensi dell’art. 2943, comma 4, c.c. quando, per il suo contenuto, manifesti per iscritto la volontà del creditore di esercitare il diritto risarcitorio nei confronti dei soggetti indicati come responsabili, sicché la nullità dell’intero giudizio di primo grado non impedisce di ritenere interrotto il termine quinquennale.
Gli amministratori di una società poi fallita che abbiano prelevato somme dalle casse sociali a titolo di anticipi in favore dei soci senza restituirle e percepito compensi in assenza di delibera rispondono verso il curatore che agisce ai sensi dell’art. 146 l.fall. del danno così arrecato al patrimonio sociale e ai creditori, e quando non contestino specificamente gli addebiti né la quantificazione del consulente tecnico d’ufficio il danno può essere liquidato sulla base della consulenza congruamente motivata, con rivalutazione e interessi dalla domanda.
L’azione di responsabilità verso gli amministratori esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.fall. si prescrive nel termine quinquennale previsto dall’art. 2949 c.c., che decorre dall’oggettiva percepibilità da parte dei creditori dell’insufficienza del patrimonio sociale, presuntivamente coincidente con la dichiarazione di fallimento, salva la prova contraria, a carico dell’amministratore, di una data anteriore.