È nullo per indeterminatezza dell’oggetto il contratto preliminare di cessione di quote di s.r.l. nel quale il valore percentuale delle quote da trasferire sia menzionato, in più punti, in maniera difforme (nel caso di specie: dapprima con indicazione che debba trattarsi di due quote ciascuna rappresentativa del 20% del capitale sociale; in seguito con indicazione che esse debbano, complessivamente, rappresentare il 40,01% del capitale stesso).
L’accertamento incidentale della nullità (rilevata d’ufficio o ritualmente eccepita) di un contratto (anche, come nel caso di specie, preliminare di cessione di quote di s.r.l. a titolo oneroso) preclude l’accoglimento della domanda volta ad ottenere la risoluzione del medesimo accordo negoziale; per converso, va però vagliata ed accolta nel merito la pretesa restitutoria azionata dall’istante, anche nel caso in cui – in difetto di espressa domanda – la cennata nullità non possa formare oggetto di statuizione.
Nel caso di “difformità” tra il prezzo indicato in cifra numerica delle quote di s.r.l. oggetto di preliminare di cessione a titolo oneroso e la relativa specificazione in lettere, prevale certamente la prima indicazione.