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Tribunale di Firenze, 21 Novembre 2025, n. 3731/2025

Eccezione di compromesso nell’opposizione a decreto ingiuntivo: revoca del decreto e spese all’opposto

Tribunale di Firenze, 21 Novembre 2025, n. 3731/2025
Eccezione di compromesso nell’opposizione a decreto ingiuntivo: revoca del decreto e spese all’opposto

Pur in presenza di una clausola compromissoria, il creditore interessato a ottenere un provvedimento monitorio può chiederne l’emissione soltanto al giudice ordinario; nel farlo, tuttavia, assume il rischio che il debitore proponga opposizione eccependo la clausola compromissoria, rendendo così fondato uno dei motivi di opposizione. Ne consegue che, dichiarata l’incompetenza del giudice ordinario per essere competenti gli arbitri e revocato il decreto, le spese del giudizio di opposizione vanno poste a carico dell’opposto [nella specie, l’opposta aveva aderito all’eccezione di compromesso chiedendo la compensazione delle spese].

Quando il giudice dell’opposizione dichiara la propria incompetenza per essere competenti gli arbitri, deve assegnare alle parti un termine per la riassunzione della causa dinanzi a questi ultimi, trovando applicazione l’art. 50 c.p.c. nei rapporti tra arbitrato e processo a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 819 ter, comma 2, c.p.c. nella parte in cui ne escludeva l’applicabilità.

La maggiorazione del compenso prevista dall’art. 4, comma 8, DM 55/2014 trova la propria ratio nell’accoglimento della domanda sulla base di questioni risultate manifestamente fondate, sicché le difese che la parte ha dovuto spiegare in relazione alle argomentazioni della controparte possono determinare un aumento del compenso. La maggiorazione non si applica, perciò, quando l’opposto abbia aderito all’eccezione di compromesso sollevata con l’opposizione, perché in tal caso non si sono rese necessarie ulteriori difese dell’opponente.

Le spese dell’incidente cautelare promosso con l’istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. non vanno liquidate autonomamente, perché si tratta di un procedimento in corso di causa le cui spese sono ricomprese nella liquidazione del giudizio di opposizione.

Il giudice ordinario è sempre competente a emettere decreto ingiuntivo, anche in presenza di una clausola compromissoria nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio. Quando sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo, tuttavia, si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve revocare il decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti al collegio arbitrale ovvero all’arbitro unico, secondo i casi.

In caso di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo non trova applicazione l’art. 38, comma 2, c.p.c., anche quando l’opposto aderisca all’eccezione di incompetenza; il giudice dell’opposizione, quindi, dichiara l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e la conseguente nullità di quest’ultimo, regolando le spese di lite, e non pronuncia ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo.

La declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la conseguente revoca richiedono la pronuncia di una sentenza; il provvedimento che dichiara l’incompetenza ha infatti un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell’opposizione e di caducazione per nullità del decreto.

Data Sentenza: 21/11/2025
Carica: Presidente
Giudice: Niccolò Calvani
Relatore: Laura Maione
Registro: RG 9516 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 17/10/2026
Massima a cura di: Giulio Marconcin
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