All’esclusione in via d’urgenza del socio accomandatario incaricato della amministrazione della società per gravi inadempienze ai sensi dell’art. 2286 c.c. consegue il rigetto, in quanto assorbente, della richiesta cautelare di cessazione dai poteri gestori, così come della richiesta di ostensione dei libri sociali, essendo il socio ormai escluso nell’impossibilità di adempiere a tale provvedimento.
L’esistenza di un socio/amministratore di fatto non costituisce causa di giustificazione utile per liberare il socio accomandatario dagli obblighi e dalle responsabilità connesse al ruolo volontariamente assunto nei confronti della società e dei terzi.