Non integra contraffazione ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. b), reg. (UE) 2017/1001 l’uso di un segno che condivida con il marchio anteriore soltanto un elemento verbale di bassissima capacità distintiva, evocativo della qualità del prodotto, e se ne discosti sul piano visivo per elementi grafici dotati di autonoma distintività, quando il ricorrente non alleghi argomenti fondati sulla diffusione del proprio segno o sulla percezione del pubblico idonei a far ritenere possibile la confusione o l’associazione [nella specie, ricorso cautelare di una società alberghiera contro il titolare statunitense di un segno per vini, rigettato per difetto di fumus senza esame del periculum, con compensazione parziale delle spese per le eccezioni preliminari infondate dei resistenti].