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Tribunale di Torino, 13 Luglio 2022, n. 2995/2022

Esclusione del socio moroso da cooperativa edilizia a proprietà indivisa e decadenza dall’assegnazione dell’alloggio

Tribunale di Torino, 13 Luglio 2022, n. 2995/2022
Esclusione del socio moroso da cooperativa edilizia a proprietà indivisa e decadenza dall’assegnazione dell’alloggio

Nella cooperativa edilizia a proprietà indivisa lo status di socio costituisce il presupposto per ottenere e conservare l’assegnazione in godimento dell’alloggio sociale. L’esclusione del socio moroso nel pagamento del canone di godimento, deliberata dagli amministratori in conformità allo statuto dopo l’infruttuoso invito a regolarizzare la morosità e non opposta nel termine previsto, è legittima e comporta la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio, il cui perdurante godimento costituisce occupazione sine titulo e obbliga l’ex socio al rilascio.

La domanda di accertamento della legittimità dell’esclusione del socio da una cooperativa edilizia attiene al rapporto sociale e alla sua estinzione e rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, alla quale spetta provvedere anche sulle domande connesse di rilascio dell’alloggio sociale, di pagamento dei canoni di godimento e dell’indennità di occupazione senza titolo.

La cooperativa che agisca per l’accertamento della legittimità dell’esclusione del socio moroso e per il pagamento dei canoni di godimento è tenuta a provare soltanto l’esistenza del titolo, ossia la fonte negoziale o legale del suo diritto, e può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte, spettando al socio convenuto la prova del fatto estintivo costituito dall’avvenuto adempimento.

L’indennità dovuta dal socio escluso per l’occupazione senza titolo dell’alloggio sociale va determinata applicando in via analogica il criterio dell’art. 1591 c.c. e comunque in misura corrispondente a quanto la cooperativa avrebbe percepito dall’assegnazione dell’alloggio ad altro socio. Sui canoni e sulle indennità, trattandosi di debiti di valuta, sono dovuti gli interessi di mora al saggio legale, e la rivalutazione monetaria non spetta in difetto di allegazione di un maggior danno da ritardato pagamento.

Ente Giudicante: Tribunale di Torino
Data Sentenza: 13/07/2022
Carica: Presidente
Giudice: Gabriella Ratti
Relatore: Maria Luciana Dughetti
Registro: RG 14327 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 29/04/2023
Massima a cura di: Fabiano Belluzzi
Fabiano Belluzzi

Abilitato all'esercizio della professione forense e specializzato in diritto commerciale e societario, fusioni e acquisizioni. LL.M candidate.

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