Il giudice, adito in sede di opposizione avverso la deliberazione di esclusione del socio di cooperativa, è tenuto a riscontrare l’effettiva sussistenza della causa di esclusione posta a fondamento di tale deliberazione e la sua inclusione fra quelle previste dalla legge o dallo statuto.
Ai fini della verifica della lesività della condotta diffamatoria nei confronti della società – qualora tale condotta sia stata il presupposto dell’esclusione del socio – non è necessario un previo accertamento in sede penale di tale condotta diffamatoria.
Nessun rilievo può assumere, ai fini dell’esclusione del socio, il tenore di dichiarazioni eventualmente lesive della reputazione o dell’onore della persona dell’amministratore della società.