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Tribunale di Torino, 16 Aprile 2026, n. 2304/2026

Esecuzione in forma specifica del patto fiduciario su quote e non cumulabilità della penale

Tribunale di Torino, 16 Aprile 2026, n. 2304/2026
Esecuzione in forma specifica del patto fiduciario su quote e non cumulabilità della penale

La dichiarazione, contenuta nel patto fiduciario, con cui il fiduciario dà atto di aver acquistato le quote anche con la provvista fornita dai fiducianti ha valore di quietanza e quindi di confessione stragiudiziale ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c., sicché i fiducianti non hanno l’onere di provare il pagamento e l’obbligo di ritrasferimento delle quote non è condizionato alla prova della fornitura della provvista, che il patto attesta come già avvenuta. È irrilevante che nell’atto notarile di acquisto, intervenuto tra il cedente e il solo fiduciario, il prezzo risulti pagato da quest’ultimo, perché fornire la provvista significa appunto fornire ad altri i mezzi per adempiere l’obbligazione.

L’art. 1383 c.c. impedisce al fiduciante che abbia ottenuto l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di trasferire le quote ai sensi dell’art. 2932 c.c. di domandare anche il pagamento della penale prevista dal patto fiduciario, salvo che essa sia stata stipulata per il semplice ritardo, perché la penale, avendo funzione di liquidazione convenzionale e preventiva del danno, costituisce un rimedio alternativo all’adempimento. La clausola che fa salvo, accanto al trasferimento coattivo, il risarcimento del danno si riferisce a un danno ulteriore, da dimostrare autonomamente, e non al danno predeterminato con la penale.

La condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. presuppone la soccombenza totale della controparte, che non sussiste in caso di accoglimento solo parziale delle domande.

L’obbligo assunto dal fiduciario di trasferire al fiduciante le quote di cui è titolare in base al pactum fiduciae può essere eseguito con sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c. Il patto fiduciario redatto per scrittura privata non disconosciuta fa piena prova, ai sensi dell’art. 2702 c.c., della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritto, e il riconoscimento della sottoscrizione è implicito nell’allegazione del convenuto secondo cui il patto sarebbe stato sottoscritto in data anteriore a quella indicata.

Data Sentenza: 16/04/2026
Carica: Presidente
Giudice: Ludovico Sburlati
Relatore: Stefano Demontis
Registro: RG 4856 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 10/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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