Nel giudizio cautelare per contraffazione di un brevetto di procedimento, il fumus boni iuris va escluso quando la consulenza tecnica d’ufficio accerti, mediante il raffronto di ciascuna fase del procedimento del resistente con quelle della rivendicazione, che il resistente non attua alcune fasi essenziali del procedimento brevettato [la purificazione e la trasformazione del prodotto nella forma monoidrata]. Ai fini di tale accertamento il consulente può fondarsi sulla documentazione tecnica interna prodotta dal resistente, anche in forma parzialmente oscurata, quando ne sia verificata l’autenticità e risulti che essa non è stata redatta a fini di causa, in quanto formata e pubblicata in data anteriore all’instaurazione del procedimento, e non sia in contraddizione con la documentazione regolatoria ufficiale [presentata all’autorità del farmaco]. L’accertamento negativo della contraffazione rende superfluo l’esame della validità dei brevetti, oggetto della domanda incidentale di nullità.
La richiesta di descrizione di ulteriore documentazione relativa al procedimento produttivo va respinta quando la consulenza tecnica d’ufficio abbia ritenuto sufficiente quella messa a disposizione dal resistente per rispondere al quesito, perché in sede cautelare la consulenza è diretta, ai sensi dell’art. 132, comma 5, c.p.i., a ottenere sommarie indicazioni tecniche, e ogni ulteriore approfondimento va riservato all’eventuale giudizio di merito.
Non costituisce atto di concorrenza sleale per appropriazione di pregi o pubblicità ingannevole il comunicato con cui il concorrente presenta il proprio farmaco, quando esso non contenga informazioni ingannevoli per i consumatori né elementi di pubblicità parassitaria.
Le spese della consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, salvo che il giudice le escluda ai sensi dell’art. 92, comma 1, c.p.c. perché eccessive o superflue; non possono invece essere riconosciute come anticipazioni le spese di cui non sia provato l’effettivo esborso.