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Tribunale di Torino, 14 Gennaio 2025

Completezza della denuntiatio nella prelazione statutaria e diritto di controllo del socio acquirente contestato

Tribunale di Torino, 14 Gennaio 2025
Completezza della denuntiatio nella prelazione statutaria e diritto di controllo del socio acquirente contestato

La denuntiatio con cui il socio comunica l’intenzione di cedere la partecipazione deve porre il titolare della prelazione statutaria in condizione non solo di conoscere l’intero contenuto dell’accordo tra cedente e terzo, ma anche di verificarne l’effettività, perché il prelazionario, che non può sindacare il prezzo offerto dal terzo, deve poter accertare che l’accordo corrisponda a quello prospettato e non contenga condizioni più vantaggiose; tale principio, declinazione dell’obbligo di correttezza e buona fede, si applica anche alla prelazione statutaria. È pertanto incompleta la denuntiatio che non indichi le modalità di pagamento del prezzo [richieste dallo statuto] e non alleghi alcun documento proveniente dal terzo idoneo a comprovare la serietà e l’irrevocabilità della sua offerta, come un preliminare o un’offerta irrevocabile, sicché è legittima la richiesta di integrazione del prelazionario; e non può il cedente pretendere l’esercizio vincolante della prelazione quando il terzo sia libero di revocare l’offerta, perché il prelazionario si troverebbe in una posizione deteriore rispetto al terzo. Viola inoltre le regole statutarie il cedente che assegni per il pagamento un termine inferiore a quello [di 120 giorni] previsto dallo statuto e fissi unilateralmente una data ravvicinata per la stipula.

Quando penda controversia sulla titolarità della partecipazione acquistata dal socio che chiede di esercitare il diritto di controllo ex art. 2476, comma 2, c.c., la società può legittimamente adottare un atteggiamento di prudenza nell’ostensione dei documenti, e in sede cautelare occorre verificare se le sue obiezioni siano ragionevoli o invece chiaramente strumentali e dilatorie. Se risulta, alla stregua della cognizione sommaria, che nella cessione non sono state osservate le regole statutarie sulla prelazione, la cessione è inopponibile alla società, che non è tenuta a consentire l’accesso alla documentazione sociale.

L’art. 2470, comma 3, c.c. regola il conflitto tra più acquisti validi ed efficaci della medesima partecipazione e la priorità dell’iscrizione nel registro delle imprese non sana i vizi o l’inefficacia dell’atto di acquisto, sicché la buona fede ivi richiesta consiste nell’ignoranza di acquisti precedenti non ancora iscritti. Poiché la prelazione statutaria ha efficacia reale ed è opponibile al terzo acquirente, la sua violazione rende l’acquisto inefficace nei confronti della società e del prelazionario a prescindere dalla priorità dell’iscrizione.

L’art. 2476, comma 2, c.c. attribuisce ai soci che non partecipano all’amministrazione il diritto di consultare non solo i libri sociali, ma ogni documento concernente la gestione della società, compresa la documentazione amministrativo-contabile, fiscale e commerciale, con facoltà di estrarne copia; l’esercizio del diritto è subordinato alla dimostrazione della qualità di socio.

L’interveniente adesivo, costituendosi in giudizio, diventa parte del processo, sicché il ricorrente soccombente può essere condannato a rifondergli le spese.

Data Sentenza: 14/01/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Stefano Demontis
Registro: RG 21092 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 10/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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